Art. 7
                       Trattamento di missione

  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  5.  La  maggiorazione  dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo  6,  comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
  6.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  7.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  8.  La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  9.    L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfettaria  di  euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale  fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.
A  richiesta  e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85
per cento della somma forfettaria.
  10.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
civile,  impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi,
il  limite  di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26
luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
  11.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  12.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione  presso  strutture  diverse da quelle dell'amministrazione o
delle  altre  Forze  di  polizia  sono  attestati  con  dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
  13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del
presente  articolo  hanno  efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 7:
              -  La  legge  18 dicembre  1973,  n.  836, e successive
          modificazioni,  reca:  (Trattamento economico di missione e
          di trasferimento dei dipendenti statali).
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6,  comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
              "3.   Al  personale  inviato  in  servizio  fuori  sede
          compete,    limitatamente    alla   durata   del   viaggio,
          l'indennita'  oraria  di  missione maggiorata di lire 2.500
          per  ogni  ora,  a  condizione  che il personale stesso sia
          impiegato   oltre   la   durata   del   turno  giornaliero.
          Tale maggiorazione  non  e'  cumulabile con il compenso per
          lavoro  straordinario.  La  spesa derivante dall'incremento
          deve  essere  contenuta dalle singole Amministrazioni negli
          ordinari stanziamenti di bilancio".
              - La   legge  26 luglio  1978,  n.  417,  e  successive
          modificazioni,  reca: Adeguamento del trattamento economico
          di  missione  e di trasferimento dei dipendenti statali. Se
          ne trascrive l'art. 1 comma 3:
              "3.   Il  trattamento  previsto  dal  primo  comma  del
          presente  articolo  cessa  dopo  i  primi  duecentoquaranta
          giorni di missione continuativa nella medesima localita'".