Art. 8.
               Trattamento economico di trasferimento
  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio,  previsto  dall'art.  19, comma 8, della legge
sulle   missioni,  provvede  a  stipulare  apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione  anche  per  la  parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in  relazione all'incarico ricoperto ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1,  comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.  Il  personale  trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi  previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1,  per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si  applicano  ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 19, comma 8 della
          legge 18 dicembre 1973, n. 836:
              "8.  Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          29 marzo  2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale
          delle Forze armate e delle Forze di polizia):
              3.  Il  personale  che  non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  comma  1, per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma  si  applica  l'art. 48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".