Art. 9.
                           Servizi esterni
  1.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il compenso giornaliero
corrisposto  al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore  a  tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del
primo  quadriennio  normativo  Polizia, e all'articolo 11 del secondo
quadriennio  normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995,   n.   395,   recante  il  "recepimento  dell'accordo
          sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle
          Forze  di  polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale dello
          Stato)  e  del provvedimento di concertazione del 20 luglio
          1995   riguardante  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  (Arma  dei  carabinieri  e Corpo della guardia di
          finanza)". Se ne trascrive l'art. 9:
              "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). -
          1.  A  decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato
          nei  servizi  esterni,  organizzati  in turni sulla base di
          ordini   formali   di  servizio,  ivi  compresi  quelli  di
          vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal
          personale  del  Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto
          un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
              2.  Il  compenso  di  cui  al  comma 1 compete anche al
          personale  del  Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
          servizi  organizzati in turni, sulla base di ordini formali
          di  servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
          altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
              3.   A   decorrere   dal  1  novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3  della  legge  5 agosto  1978,  n.  505,  sono
          incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999,  n.  254, reca il "recepimento dell'accordo sindacale
          per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del
          provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          1998-2001   ed  al  biennio  economico  1998-1999".  Se  ne
          trascrive l'art. 11:
              "Art.  11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          -  1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
          di  cui  all'art.  9,  comma  1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  e' esteso al
          personale  delle forze di polizia ad ordinamento civile che
          eserciti   precipuamente   attivita'   di  tutela,  scorta,
          traduzione,  vigilanza,  lotta  alla  criminalita', nonche'
          tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni,
          impiegato  in  turni  e  sulla  base  di  ordini formali di
          servizio  svolti  all'esterno  degli Uffici o presso enti e
          strutture di terzi.
              2.   A   decorrere   dal   1  gennaio  1999  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
          9,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di L. 1.000 lorde
          per ogni turno".