Art. 9. Servizi esterni 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.
Note all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il "recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Se ne trascrive l'art. 9: "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999". Se ne trascrive l'art. 11: "Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di L. 1.000 lorde per ogni turno".