Art. 32.
                      (Procedura semplificata)

   1.  Al  decreto-legge  30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
   b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
   "Art.  1-bis.  - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
non  puo'  essere  trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente  necessario  alla  definizione delle autorizzazioni alla
permanenza  nel  territorio dello Stato in base alle disposizioni del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
   a)  per  verificare o determinare la sua nazionalita' o identita',
qualora  egli  non  sia  in  possesso  dei  documenti  di  viaggio  o
d'identita',  oppure  abbia,  al  suo  arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
   b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
   c)  in  dipendenza  del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
   2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
   a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata  dallo  straniero  fermato  per  avere  eluso o tentato di
eludere  il  controllo  di  frontiera  o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
   b)  a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di  uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
o respingimento.
   3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei
centri  di  identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il  medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalita'  di  gestione  di  tali  strutture e tiene conto degli atti
adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR),  dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR.  L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli
organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
   4.  Per  il  trattenimento  di  cui  al  comma  2,  lettera b), si
osservano  le  norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque
consentito  l'accesso  ai  rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara'
altresi'  consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
   5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di  cui  all'articolo  1-ter,  e  qualora la stessa non si sia ancora
conclusa,  allo  straniero  e'  concesso  un  permesso  di  soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
   Art.  1-ter.  - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  comma  2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura   semplificata   per   la   definizione  della  istanza  di
riconoscimento  dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui
ai commi da 2 a 6.
   2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata
dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei
centri  di  identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro
due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione   della   documentazione   necessaria  alla  commissione
territoriale  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato che,
entro  quindici  giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede  all'audizione.  La decisione e' adottata entro i successivi
tre giorni.
   3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata
dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei
centri  di  permanenza  temporanea  di  cui all'articolo 14 del testo
unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia'
sia  in  corso  il  trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione  monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura
di  cui  al  presente  articolo.  Entro  due  giorni  dal ricevimento
dell'istanza,   il   questore   provvede   alla   trasmissione  della
documentazione   necessaria  alla  commissione  territoriale  per  il
riconoscimento  dello  status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
   4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
   5.  Lo  Stato  italiano  e'  competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove  i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
   6.  La  commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni,   al  riesame  delle  decisioni  su  richiesta  adeguatamente
motivata  dello  straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno
dei  centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La
richiesta  va  presentata  alla commissione territoriale entro cinque
giorni  dalla  comunicazione  della  decisione.  L'eventuale  ricorso
avverso  la decisione della commissione territoriale e' presentato al
tribunale  in  composizione  monocratica  territorialmente competente
entro  quindici  giorni,  anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche.   Il   ricorso   non   sospende   il  provvedimento  di
allontanamento  dal  territorio  nazionale; il richiedente asilo puo'
tuttavia  chiedere  al  prefetto  competente  di essere autorizzato a
rimanere  sul  territorio  nazionale  fino  all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
   Art.  1-quater.  -  (Commissioni  territoriali)  -  1.  Presso  le
prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   indicati   con  il
regolamento  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno,  sono  presiedute  da  un  funzionario  della  carriera
prefettizia  e  composte da un funzionario della Polizia di Stato, da
un  rappresentante  dell'ente territoriale designato dalla Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
Per  ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali   commissioni   possono   essere  integrate,  su  richiesta  del
Presidente  della  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello
status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
un  funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente  a  tutti  gli  effetti, ogni volta che sia necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande  dei  quali  occorra  disporre  di  particolari  elementi  di
valutazione  in  merito  alla  situazione dei Paesi di provenienza di
competenza  del  Ministero  degli  affari esteri. In caso di parita',
prevale  il  voto  del  Presidente.  Ove  necessario,  in relazione a
particolari  afflussi  di  richiedenti  asilo, le commissioni possono
essere  composte  da  personale  posto  in posizione di distacco o di
collocamento  a  riposo.  La  partecipazione  del personale di cui al
precedente  periodo  ai  lavori  delle  commissioni  non  comporta la
corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
   2.  Entro  due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore
provvede  alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla
commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato   che   entro  trenta  giorni  provvede  all'audizione.  La
decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
   3.  Durante  lo  svolgimento  dell'audizione,  ove  necessario, le
commissioni  territoriali  si  avvalgono di interpreti. Del colloquio
con  il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con  atto  scritto  e  motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al
richiedente,   unitamente   all'informazione   sulle   modalita'   di
impugnazione,  nelle  forme  previste  dall'articolo  2, comma 6, del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
   4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano  per  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5, comma 6, del
citato  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'  firmataria  e, in
particolare,   dell'articolo  3  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
   5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
   Art.  1-quinquies.  -  (Commissione  nazionale  per  il diritto di
asilo)  -  1.  La  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello
status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e'
trasformata  in  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo, di
seguito  denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta congiunta dei
Ministri  dell'interno  e  degli  affari  esteri.  La  Commissione e'
presieduta  da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio
presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della   carriera   diplomatica,  da  un  funzionario  della  carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili
e  l'immigrazione  e  da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza.  Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
Italia  dell'ACNUR.  Ciascuna  amministrazione  designa, altresi', un
supplente.  La  Commissione  nazionale,  ove  necessario, puo' essere
articolata in sezioni di analoga composizione.
   2.   La   Commissione   nazionale   ha   compiti  di  indirizzo  e
coordinamento   delle   commissioni  territoriali,  di  formazione  e
aggiornamento  dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
di  dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
   3.  Con  il  regolamento  di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e
di quelle territoriali.
   Art.  1-sexies.  -  (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati)  -  1.  Gli  enti  locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza  dei  richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli  stranieri  destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono  accogliere  nell'ambito  dei servizi medesimi il richiedente
asilo  privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
   2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse
del  Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi  di  accoglienza  di  cui al comma 1, in misura non superiore
all'80  per  cento  del  costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
   3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
   a)  stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
   b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi
gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
   c)  determina,  nei  limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui  all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione
di  un  contributo  economico  di  prima  assistenza  in  favore  del
richiedente  asilo  che  non rientra nei casi previsti dagli articoli
1-bis  e  1-ter  e  che  non  e'  accolto  nell'ambito dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1.
   4.   Al  fine  di  razionalizzare  e  ottimizzare  il  sistema  di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso  umanitario  di  cui  all'articolo  18 del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali, il Ministero
dell'interno  attiva,  sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni
italiani  (ANCI)  e  l'ACNUR,  un  servizio centrale di informazione,
promozione,  consulenza,  monitoraggio  e  supporto tecnico agli enti
locali  che  prestano  i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
   5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
   a)  monitorare  la  presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
   b)  creare  una  banca  dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
   d)  fornire  assistenza  tecnica  agli  enti  locali,  anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
   e)  promuovere  e  attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri,    programmi   di   rimpatrio   attraverso   l'Organizzazione
internazionale  per  le  migrazioni  o  altri  organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
   6.  Le  spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono   finanziate   nei   limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1-septies.
   Art.  1-septies.  -  (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo)  -  1.  Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi   di   cui  all'articolo  1-sexies,  presso  il  Ministero
dell'interno,  e'  istituito  il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
   a)  le  risorse  iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati,  profughi  e  rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate
agli  interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16
milioni di euro;
   b)  le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese  quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e
2002  ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
   c)  i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali, e da altri organismi
dell'Unione europea.
   2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al medesimo comma 1.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
   2.  Per  la  costruzione  di  nuovi  centri  di identificazione e'
autorizzata  la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
l'anno 2003.
 
             Note all'art. 32:
                 - Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art.
          31.
                 -  Per  il  testo  vigente dell'art. 14, del decreto
          legislativo   25 luglio   1998,   n.  286,  v,  nelle  note
          all'articolo 13.
             Note all'art. 33
                 -   Per   il   testo  dell'art.  5-bis  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  v.  l'art. 6 della
          presente legge.
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
                 "Art.  380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
          Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato  per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
                 2.  Anche  fuori  dei casi previsti dal comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
                   a) delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato
          previsti  nel titolo I del libro II del codice penale per i
          quali  e'  stabilita la pena della reclusione non inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                   b) delitto  di  devastazione e saccheggio previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
                   c) delitti  contro l'incolumita' pubblica previsti
          nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
                   d) delitto  di  riduzione  in  schiavitu' previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'articolo  600-bis, primo comma, delitto di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          e  delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
          della   prostituzione   minorile   previsto   dall'articolo
          600-quinquies del codice penale;
                   e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533  quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
          2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
                   e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
          del   codice  penale,  salvo  che  ricorra  la  circostanza
          attenuante  di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
          codice penale;
                   f) delitto  di  rapina  previsto dall'art. 628 del
          codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
          codice penale;
                   g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                   h) delitti  concernenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
                   i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di  eversione  dell'ordine  costituzionale  per  i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                   l) delitti  di promozione, costituzione, direzione
          e   organizzazione   delle  associazioni  segrete  previste
          dall'articolo  1  della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge   20 giugno   1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
                   l-bis)   delitti  di  partecipazione,  promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
                   m) delitti  di promozione, direzione, costituzione
          e organizzazione della associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
                 3.  Se  si tratta di delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
                 "Art.  381  (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.
          Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
                 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
                   a) peculato  mediante  profitto dell'errore altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
                   b) corruzione  per  un  atto  contrario  ai doveri
          d'ufficio  prevista  dagli articoli 319, comma 4 e 321, del
          codice penale;
                   c) violenza  o  minaccia  a  un pubblico ufficiale
          prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
                   d) commercio   e  somministrazione  di  medicinali
          guasti  e  di  sostanze  alimentari  nocive  previsti dagli
          articoli 443 e 444 del codice penale;
                   e) corruzione  di minorenni prevista dall'art. 530
          del codice penale;
                   f) lesione  personale  prevista  dall'art. 582 del
          codice penale;
                   g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
                   h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
          comma 2, del codice penale;
                   i) truffa   prevista   dall'art.  640  del  codice
          penale;
                   l) appropriazione  indebita prevista dall'art. 646
          del codice penale;
                   m) alterazione   di   armi   e   fabbricazione  di
          esplosivi  non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24,
          comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
                 3.  Se  si tratta di delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
                 4.  Nelle  ipotesi previste dal presente articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
                 4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto della persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle".