Art. 2.
                   Modalita' e soggetti abilitati
  1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze
e modalita' stabilite con decreto del Ministro.
  2.  Le  revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni
due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono
una revisione annuale.
  3.  Le  revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo
di revisori da esso incaricati.
  4.  Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo,   di   seguito  denominate  Associazioni,  le  revisioni
cooperative  sono  effettuate  dalle  associazioni  stesse a mezzo di
revisori da esse incaricati.
  5.  Nel  caso  in  cui  l'ente  cooperativo  ha  la  necessita'  di
certificare  il  possesso  dei requisiti mutualistici e non ha ancora
ottenuto la revisione, puo' formulare esplicita richiesta agli Uffici
territoriali   del   Governo  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto  del  Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287,
alle  Direzioni  provinciali  del  lavoro,  ovvero,  nel caso di enti
cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
  6.  Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli
enti  cooperativi  ad  esse aderenti, compresi quelli in scioglimento
volontario,  ad  eccezione  degli  enti nei cui confronti siano stati
adottati  i  provvedimenti  di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del
codice civile.
  7.  A  tale scopo, e per ogni finalita' connessa all'attuazione del
presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli
enti  cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che,
sebbene  non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale
previsto dalle norme vigenti.
  8.  Le  Associazioni,  alla  scadenza  del  termine  stabilito  per
l'esercizio  della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del
Governo   e,  nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del  Ministro
dell'interno   di  cui  all'articolo 9,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  15  maggio  2001,  n.  287,  alle
Direzioni provinciali del lavoro:
    a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
    b) l'elenco  degli  enti  cooperativi  non revisionati, indicando
espressamente quelli che non hanno versato il contributo.
  9.  Il  mancato versamento del contributo biennale all'Associazione
non  esime  quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino
quando   l'ente  cooperativo  non  e'  cancellato  dall'elenco  degli
aderenti.
 
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma della
          organizzazione  del  Governo,  a  norma  dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
              "Art.  11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le
          prefetture  sono  trasformate  in  uffici  territoriali del
          Governo.
              2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte
          le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
          ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
          titolari  di  tutte  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
          uffici.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          spettanti  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome.
              3.  Il  prefetto  preposto all'ufficio territoriale del
          Governo   nel  capoluogo  della  regione  assume  anche  le
          funzioni di commissario del Governo.
              4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si provvede alla
          specificazione   dei   compiti   e   delle  responsabilita'
          dell'ufficio   territoriale   del   Governo,  al  riordino,
          nell'ambito  dell'ufficio  territoriale  del  Governo,  dei
          compiti   degli  uffici  periferici  delle  amministrazioni
          diverse  da  quelle  di  cui al comma 5 e all'accorpamento,
          nell'ambito  dell'ufficio  territoriale  del Governo, delle
          relative   strutture,   garantendo  la  concentrazione  dei
          servizi  comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi
          unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e
          funzionale    atta    a    valorizzare    le   specificita'
          professionali,  con particolare riguardo alle competenze di
          tipo   tecnico.   Il   regolamento  disciplina  inoltre  le
          modalita'  di svolgimento in sede periferica da parte degli
          uffici  territoriali  del  Governo di funzioni e compiti di
          amministrazione   periferica   la   cui  competenza  ecceda
          l'ambito  provinciale.  Il  regolamento prevede altresi' il
          mantenimento  dei  ruoli  di  provenienza  per il personale
          delle    strutture   periferiche   trasferite   all'ufficio
          territoriale  del Governo e della disciplina vigente per il
          reclutamento  e  l'accesso  ai  suddetti  ruoli, nonche' la
          dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo
          o  di  sue  articolazione  dai Ministeri di settore per gli
          aspetti relativi alle materie di competenza.
              5.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  amministrazioni  periferiche  degli affari
          esteri,  della  giustizia,  della difesa, del tesoro, delle
          finanze,  della  pubblica  istruzione,  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
          cui   compiti   sono   attribuiti   dal   presente  decreto
          legislativo    ad   agenzie.   Il   titolare   dell'ufficio
          territoriale  del  Governo  e' coadiuvato da una conferenza
          permanente,  da  lui presieduta e composta dai responsabili
          delle   strutture  periferiche  dello  Stato.  Il  titolare
          dell'ufficio  territoriale  di  Governo nel capoluogo della
          regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta
          dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali
          dello Stato.".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287,
          recante  "Disposizioni  in  materia  di  ordinamento  degli
          uffici  territoriali di Governo", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 164 del 17 maggio 2001.
              "3.  Ferme  restando  le  disposizioni dell'art. 10 del
          decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle
          modalita'  di  individuazione  dei  posti  di  funzione  da
          conferire  ai funzionari della carriera prefettizia secondo
          quanto  previsto  dalla  tabella  A  allegata  al  medesimo
          decreto, la organizzazione interna degli uffici del Governo
          per  i  restanti profili e' stabilita, per aree funzionali,
          con  decreti  di  natura  non regolamentare adottati, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   regolamento,   dal   Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con quelli del lavoro e della previdenza sociale,
          dei  trasporti  e  della navigazione, della sanita' e delle
          comunicazioni,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera
          e),  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Detti decreti
          possono   prevedere,   per   esigenze   di   efficienza  ed
          economicita',  che  una  struttura interna dell'ufficio del
          Governo  eserciti  le  funzioni  anche  nell'ambito  di una
          regione   o   di   una   provincia  diverse  da  quella  di
          appartenenza, regolandone le modalita'.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 2540, 2543 e 2544
          del codice civile:
              "Art.  2540  (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
          societa',  anche  se  questa  e' in liquidazione, risultino
          insufficienti  per  il  pagamento  dei  debiti, l'autorita'
          governativa  alla  quale spetta il controllo sulla societa'
          puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa.
              Sono   tuttavia  soggette  al  fallimento  le  societa'
          cooperative   che   hanno   per   oggetto   una   attivita'
          commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.".
              "Art.   2543   (Gestione   commissariale).  -  In  caso
          d'irregolare   funzionamento  delle  societa'  cooperative,
          l'autorita'  governativa puo' revocare gli amministratori e
          i  sindaci,  e  affidare  la  gestione  della societa' a un
          commissario  governativo,  determinandone  i  poteri  e  la
          durata.  Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa lo
          richieda,  l'autorita'  governativa  puo'  nominare un vice
          commissario   che   collabora   con  il  commissario  e  lo
          sostituisce in caso di impedimento.
              Al commissario governativo possono essere conferiti per
          determinati  atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma le
          relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
          dell'autorita' governativa.".
              "Art.  2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
          societa'   cooperative,   che   a  giudizio  dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per   cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due  anni
          consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non
          hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
          provvedimento  dell'autorita'  governativa,  da pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e da iscriversi
          nel   registro   delle  imprese.  Le  societa'  cooperative
          edilizie  di  abitazione  e  i  loro consorzi che non hanno
          depositato  in  tribunale  nei termini prescritti i bilanci
          relativi  agli  ultimi  due  anni sono sciolti di diritto e
          perdono la personalita' giuridica.
              Se   vi   e'   luogo  a  liquidazione,  con  lo  stesso
          provvedimento   sono   nominati   uno   o  piu'  commissari
          liquidatori.".