Art. 2. Modalita' e soggetti abilitati 1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalita' stabilite con decreto del Ministro. 2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale. 3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. 4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati. 5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, puo' formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime. 6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile. 7. A tale scopo, e per ogni finalita' connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti. 8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro: a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione; b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo. 9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non e' cancellato dall'elenco degli aderenti.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma della organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999: "Art. 11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo. 2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. 3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo. 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificita' professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo o di sue articolazione dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del Governo e' coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali di Governo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 maggio 2001. "3. Ferme restando le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalita' di individuazione dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al medesimo decreto, la organizzazione interna degli uffici del Governo per i restanti profili e' stabilita, per aree funzionali, con decreti di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere, per esigenze di efficienza ed economicita', che una struttura interna dell'ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito di una regione o di una provincia diverse da quella di appartenenza, regolandone le modalita'.". - Si riporta il testo degli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile: "Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto una attivita' commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.". "Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso d'irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa.". "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.".