Art. 3.
                  Riconoscimento delle Associazioni
  1.     Il     riconoscimento     delle    Associazioni    nazionali
di rappresentanza,  assistenza,  tutela  e  revisione  del  movimento
cooperativo, e' concesso con decreto del Ministro.
  2.  Per  ottenere  tale  riconoscimento,  le Associazioni nazionali
presentano  al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto,  dall'eventuale  regolamento interno,
dalle  dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1 gennaio 2004,
non  possono  essere  inferiori al numero di duemila enti cooperativi
associati,  con  l'indicazione,  per ciascuno di essi, del numero dei
soci,  e  da  un  documento  da cui risulti nome, cognome e qualifica
degli  amministratori,  sindaci  e  direttori in carica e delle altre
persone   autorizzate   a   trattare   per   conto  dell'Associazione
richiedente.
  3.  Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi
ad  enti  cooperativi  distribuiti  in  almeno  cinque  regioni e tre
sezioni,  definite  sulla  base  del rapporto mutualistico, dell'Albo
nazionale di cui all'articolo 15.
  4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado
di  assolvere  le  funzioni  di  vigilanza  nei  confronti degli enti
cooperativi   aderenti,  per  il  tramite  delle  loro  articolazioni
organizzative centrali e periferiche.
  5.  Le  Associazioni  richiedenti  devono  disporre di un numero di
revisori   iscritti   nell'apposito   elenco,   tale   da   garantire
l'esecuzione  delle  revisioni cooperative di propria competenza, sia
sul piano numerico sia su quello tecnico.
  6.  Il  Ministro  puo' chiedere la documentazione atta a dimostrare
l'idoneita'  dell'Associazione  ad assolvere le funzioni di vigilanza
sugli   enti   cooperativi   associati.   Le  Associazioni  nazionali
riconosciute  sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto
attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
  7.  Il  Ministro  puo' revocare il riconoscimento di cui al comma 1
alle  Associazioni  nazionali  che  non  sono  in  grado di assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati.
  8.   Nell'esecuzione   delle   funzioni  di  vigilanza  sugli  enti
cooperativi  associati,  le  Associazioni sono tenute ad osservare le
norme stabilite dal Ministro.