Art. 4. 
                 Oggetto della revisione cooperativa 
  1. La revisione cooperativa e' finalizzata a: 
    a) fornire agli organi di direzione e  di  amministrazione  degli
enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello
di democrazia interna, al fine di promuovere la reale  partecipazione
dei soci alla vita sociale; 
    b)  accertare,  anche  attraverso  una  verifica  della  gestione
amministrativo-contabile,   la   natura    mutualistica    dell'ente,
verificando l'effettivita' della base sociale, la partecipazione  dei
soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico  con  l'ente,  la
qualita'  di  tale  partecipazione,  l'assenza  di  scopi  di   lucro
dell'ente, nei limiti  previsti  dalla  legislazione  vigente,  e  la
legittimazione dell'ente a beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali,
previdenziali e di altra natura. 
  2.  Il  revisore  accerta  altresi'  la  consistenza  dello   stato
patrimoniale, attraverso  l'acquisizione  del  bilancio  d'esercizio,
delle relazioni del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio. 
  3. Il  revisore  verifica  l'eventuale  esistenza  del  regolamento
interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della
legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e  accerta  la  correttezza  e  la
conformita' dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con  quanto
previsto nel regolamento stesso. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile
          2001,   n.   142,  recante  "Revisione  della  legislazione
          cooperativistica con particolare riferimento alla posizione
          del  socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 94 del 23 aprile 2001:
              "Art.  6  (Regolamento  interno).  - 1. Entro nove mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le
          cooperative  di  cui all'art. 1 definiscono un regolamento,
          approvato  dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che
          si  intendono  attuare,  in  forma  alternativa, con i soci
          lavoratori.  Il  regolamento  deve  essere depositato entro
          trenta   giorni   dall'approvazione   presso  la  Direzione
          provinciale   del  lavoro  competente  per  territorio.  Il
          regolamento deve contenere in ogni caso:
                a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
          per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
          lavoro subordinato;
                b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato;
                c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
          subordinato;
                d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
          nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
          livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
          possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
          economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
          dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
          distribuzione di eventuali utili;
                e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
                f) al  fine  di  promuovere nuova imprenditorialita',
          nelle  cooperative  di  nuova costituzione, la facolta' per
          l'assemblea   della  cooperativa  di  deliberare  un  piano
          d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
          nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative.
              2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
          comma  1,  il  regolamento  non puo' contenere disposizioni
          derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed
          alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi
          nazionali  di  cui  all'art.  3.  Nel  caso in cui violi la
          disposizione  di  cui  al  primo  periodo,  la  clausola e'
          nulla.".