Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa 1. La revisione cooperativa e' finalizzata a: a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. 2. Il revisore accerta altresi' la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio. 3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformita' dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001: "Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. 2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.".