Art. 5.
               Conclusione della revisione cooperativa
  1.  Le  revisioni  cooperative  si  concludono,  per  gli  enti non
associati,  con  un  certificato di revisione rilasciato dagli Uffici
territoriali  del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  15  maggio  2001,  n.  287, dalle
Direzioni  provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle
Associazioni,   con   una   attestazione   di   revisione  rilasciata
dall'Associazione stessa.
  2.  I  certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1
sono  rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarita'
gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.
  3.   Le   Associazioni   trasmettono   tempestivamente   una  copia
dell'attestazione  di  revisione,  di  cui  al  comma  1, agli Uffici
territoriali  del  Governo,  competenti per territorio, e, nelle more
dell'adozione   del   decreto   del   Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo 9,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
  4.  Il revisore ha la facolta' di diffidare gli enti cooperativi ad
eliminare  le  irregolarita' sanabili, inviando contestualmente copia
della  diffida  agli  Uffici  territoriali  del Governo e, nelle more
dell'adozione   del   decreto   del   Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo 9,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del  15  maggio  2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro,
ovvero,   nel   caso   di  enti  cooperativi  associati,  anche  alle
Associazioni  cui  gli  enti  aderiscono.  Alla  scadenza del termine
indicato    nella    diffida    il   revisore   verifica   l'avvenuta
regolarizzazione con apposito accertamento.
  5.  Il  revisore,  qualora  riscontri  il  permanere delle anomalie
rilevate,  trasmette  il  verbale  di  revisione,  con la proposta di
provvedimento,  agli  Uffici  territoriali del Governo, e, nelle more
dell'adozione   del   decreto   del   Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo 9,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
  6.  Nel  caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel
caso  di  revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
la  trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma
5 avviene per il tramite delle Associazioni.
 
          Nota all'art. 5:
              - Tutti   i  riferimenti  contenuti  nell'art.  5  sono
          operati  rispetto  ad una disposizione gia' riportata nella
          nota all'art. 2.