Art. 6.
                      Dichiarazione sostitutiva
  1.  Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare
il  possesso  dei  requisiti  mutualistici,  al fine del godimento di
un'agevolazione  o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e
non  dispone  del  certificato  di  revisione  o dell'attestazione di
revisione,  relativi  al  periodo  di vigilanza in corso, e' tenuto a
produrre   agli   Uffici  territoriali  del  Governo  e,  nelle  more
dell'adozione   del   decreto   del   Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo 9,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del  15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e
all'Associazione   cui  eventualmente  aderisce,  una  dichiarazione,
sottoscritta  dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione,
dal presidente del collegio sindacale.
  2. Se il collegio sindacale non e' previsto dalla legge o dall'atto
costitutivo, o il presidente dello stesso non e' iscritto al registro
dei  revisori  contabili,  la  sottoscrizione  per  asseverazione  e'
apposta  da  un  revisore  contabile  esterno,  scelto fra i soggetti
iscritti nel registro dei revisori contabili.
  3.  Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli
estremi   identificativi   dell'ente   cooperativo   e   del   legale
rappresentante:
    a) l'iscrizione  all'albo  nazionale  delle  societa' cooperative
ovvero,   nelle  more  dell'istituzione  dello  stesso,  al  registro
prefettizio;
    b) eventuali  iscrizioni  richieste  dalla legge per il godimento
della  agevolazione  o  del  provvedimento di favore di cui si chiede
l'applicazione;
    c) gli  estremi  del versamento del contributo dovuto ai fondi di
mutualita'  nazionale,  ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  o, in difetto, le motivazioni per il mancato
versamento;
    d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
    e) l'indicazione  dell'agevolazione o del provvedimento di favore
di  cui  si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo,
unitamente  alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne
godere.
  4.  Alla  dichiarazione  sostitutiva  deve essere allegato l'ultimo
bilancio  approvato,  con  l'indicazione  degli estremi dell'avvenuto
deposito   presso  il  registro  delle  imprese,  nonche'  copia  del
versamento  del contributo biennale di revisione previsto dalle norme
vigenti.
  5.  L'ente  cooperativo  che procede alla dichiarazione sostitutiva
deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2,
comma 5.
  6.  Le  eventuali  dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere
indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
  7.  La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente
alla  ricevuta  dell'avvenuta  notifica,  puo'  essere utilizzata, da
parte  dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni
o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
 
          Note all'art. 6:
              - Il primo riferimento contenuto nell'art. 6 e' operato
          rispetto  ad  una  disposizione  gia'  riportata nella nota
          dell'art. 2.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di
          societa'  cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 31 del 7 febbraio 1992:
              "Art.  8  (Distribuzione degli utili). - 1. L'art. 2536
          del codice civile e' sostituito dal seguente:
              "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia
          l'ammontare  del  fondo  di  riserva  legale, deve essere a
          questa  destinata  almeno la quinta parte degli utili netti
          annuali.
              Una   quota  degli  utili  netti  annuali  deve  essere
          corrisposta  ai  fondi  mutualistici per la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione,  nella  misura  e  con  le
          modalita' previste dalla legge.
              La  quota  di  utili  che non e' assegnata ai sensi dei
          commi   precedenti   e   che   non  e'  utilizzata  per  la
          rivalutazione  delle  quote  o delle azioni, o assegnata ad
          altre  riserve  o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
          destinata a fini mutualistici. ".
              - Per  il  testo  dell'art.  11  della legge 31 gennaio
          1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.