Art. 6. Dichiarazione sostitutiva 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, e' tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale. 2. Se il collegio sindacale non e' previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non e' iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione e' apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante: a) l'iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio; b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione; c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualita' nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento; d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci; e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere. 4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonche' copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti. 5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5. 6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria. 7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, puo' essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
Note all'art. 6: - Il primo riferimento contenuto nell'art. 6 e' operato rispetto ad una disposizione gia' riportata nella nota dell'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992: "Art. 8 (Distribuzione degli utili). - 1. L'art. 2536 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici. ". - Per il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.