Art. 7.
                     Il revisore di cooperative
  1.  L'attivita'  di  revisione nei confronti degli enti cooperativi
non associati e' svolta dal Ministero, con propri dipendenti.
  2.   Il   Ministero   puo'  altresi'  avvalersi,  d'intesa  con  le
amministrazioni  interessate, di revisori esterni dipendenti da altre
amministrazioni,  nonche',  sulla base di apposite convenzioni con le
Associazioni  riconosciute,  di  revisori delle medesime. Con decreto
del  Ministro,  sono fissati i criteri e le modalita' attuative della
presente disposizione.
  3.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione
all'attivita'  di  vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione
promossi  dal  Ministero  e  finanziati  con  l'apposito  capitolo di
bilancio,  alimentato  con il contributo biennale a carico degli enti
cooperativi.  Con decreto del Ministro sono precisate le modalita' di
accesso al corso e di svolgimento del medesimo.
  4.  L'attivita'  di  revisione nei confronti degli enti cooperativi
aderenti  alle  Associazioni  e'  svolta  da  revisori  appositamente
abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa
autorizzazione del Ministero.
  5.  I  corsi  devono  fornire  le  specifiche  conoscenze  tecniche
necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.
  6.  I  revisori  sono  iscritti in apposito elenco tenuto presso il
Ministero.
  7.  I  revisori  non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle
loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.
  8.  Al  revisore si applicano le cause di incompatibilita' previste
dall'articolo 2399 del codice civile.
  9.  Il  revisore e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio
nei confronti dei terzi.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile:
              "Art. 2399 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non  possono  essere  eletti  alla  carica di sindaco e, se
          eletti,  decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle
          condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e
          gli  affini  degli  amministratori entro il quarto grado, e
          coloro  che  sono  legati  alla societa' o alle societa' da
          questa   controllate   da   un   rapporto  continuativo  di
          prestazione d'opera retribuita.
              La  cancellazione  o  la  sospensione  dal registro dei
          revisori  contabili  e'  causa di decadenza dall'ufficio di
          sindaco.".