Art. 10.
                               Compiti
  1.   Ai  consegnatari  -  ferma  restando  la  responsabilita'  del
dirigente competente - e' affidata:
    a) la  conservazione  e  la  gestione  dei beni dello Stato e dei
magazzini  in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi
in  uso  agli  utilizzatori  finali o per essere distribuiti ad altri
agenti  responsabili,  nonche'  la  distribuzione  degli  oggetti  di
cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
    b) la  manutenzione  dei  mobili  e  degli  arredi di ufficio, la
conservazione  delle  collezioni  ufficiali  di  leggi, regolamenti e
pubblicazioni;
    c) la  cura  del  livello  delle  scorte  operative necessarie ad
assicurare    il   regolare   funzionamento   degli   uffici,   delle
apparecchiature  informatiche  e delle altre macchine di trasmissione
documenti in dotazione agli uffici;
    d) la  vigilanza  sui  beni  affidati  agli  utilizzatori finali,
nonche'  sul  loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di
apposite  direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti
di beni e servizi;
    e) la  vigilanza,  le  verifiche  ed  il  riscontro  sul regolare
adempimento  delle  prestazioni  e  delle  prescrizioni contenute nei
patti  negoziali  sottoscritti  dalle amministrazioni dello Stato con
gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
  2.  E'  fatto  divieto  ai  consegnatari  ed  ai subconsegnatari di
delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti,
rimanendo  ferma,  in  ogni  caso,  la  personale responsabilita' dei
medesimi e dei loro sostituti.
  3.  I  consegnatari  hanno  l'obbligo della tenuta delle prescritte
scritture contabili nelle forme e secondo le modalita' di cui al capo
II del presente titolo.
  4. I consegnatari non possono eseguire compiti e servizi diversi da
quelli  previsti  dal presente regolamento, ove la loro gravosita' ed
estensione  non  consentano il regolare svolgimento delle gestioni ad
essi affidate.
  5.   I   sub-consegnatari  rispondono  della  consistenza  e  della
conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario
le  variazioni  intervenute durante l'esercizio mediante un prospetto
analogo a quello previsto all'articolo 19.
  6. Il consegnatario riporta nelle proprie scritture i movimenti dei
beni affidati ai sub-consegnatari.