Art. 11.
                Consegnatario per debito di custodia
  1.  I consegnatari per debito di custodia dipendono direttamente, a
seconda  dei  rispettivi  servizi,  dalle  amministrazioni centrali o
periferiche  dello Stato, alle quali rendono il conto della gestione,
e  sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle
finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.
  2.  I  conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui
al  comma  1  per  il  controllo di rispettiva competenza agli uffici
riscontranti,  a norma delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui
il conto si riferisce.
  3.  I  predetti uffici, riveduti i conti ad essi pervenuti, qualora
non  abbiano  nulla  da  osservare,  appongono  sui  singoli conti la
dichiarazione  di  aver eseguito il riscontro di loro competenza e li
trasmettono  alla Corte dei conti entro due mesi successivi alla data
della  loro  ricezione  ovvero  della ricezione dei chiarimenti o dei
documenti richiesti.