Art. 12. Consegnatario per debito di vigilanza 1. I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo. 2. I consegnatari di cui al comma 1 ottemperano alle formalita' prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai sensi dell'articolo 19.