Art. 12.
                Consegnatario per debito di vigilanza
  1.  I  consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono
tenuti  alla  resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad
essi  affidati  e  ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a
mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo.
  2.  I  consegnatari  di  cui al comma 1 ottemperano alle formalita'
prescritte  per  il  rendimento  dei  conti  amministrativi  ai sensi
dell'articolo 19.