Art. 14. Cessione di beni 1. La cessione gratuita dei beni mobili dello Stato e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche. 3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.