Art. 14.
                          Cessione di beni
  1.  La  cessione  gratuita  dei beni mobili dello Stato e' vietata,
salvo quanto previsto dal comma 2.
  2.  I  beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali
delle  amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche -
previo  parere  di  una commissione allo scopo istituita dal titolare
del  centro di responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce
Rossa  Italiana,  agli organismi di volontariato di protezione civile
iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per
scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche.
  3.   Qualora  sia  stata  esperita  infruttuosamente  la  procedura
prevista  dal comma 2, e' consentito l'invio dei beni alle discariche
pubbliche,   la   distruzione,   ovvero  lo  sgombero  ritenuto  piu'
conveniente   dalle   amministrazioni,  nel  rispetto  della  vigente
normativa  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di smaltimento dei
rifiuti.
  4.  Le  dismissioni  o  le radiazioni dei beni mobili, corredate di
regolare    documentazione,    sono    registrate   nelle   scritture
inventariali.