Art. 15.
                           Responsabilita'
  1.  I  consegnatari  di beni mobili dello Stato sono direttamente e
personalmente  responsabili  degli  oggetti  ricevuti  a  seguito  di
regolare  verbale  di  consegna, relativamente al periodo in cui sono
stati   in   carica,   secondo  le  regole  generali  in  materia  di
responsabilita' amministrativa e contabile.
  2.  L'inizio  ed  il  termine della durata dell'incarico di ciascun
consegnatario  risultano  dai verbali di passaggio di consegne di cui
all'articolo 26.
  3.  I  consegnatari non possono estrarre, ne' introdurre nei luoghi
di  custodia  o  di  deposito  cosa  alcuna  se  l'operazione  non e'
accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale.
  4.  I  consegnatari  sono  esenti  da responsabilita' conseguenti a
mancanze  o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili
dopo  che  essi  ne  abbiano  effettuato  la  regolare  consegna o la
distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.