Art. 6.
                 Definizione e dipendenza funzionale
  1.  Gli  agenti  che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato
sono  denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalita' di
gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilita',
assumono  la  veste,  rispettivamente,  di  agenti amministrativi per
debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.
  2.  La  consegna  dei  beni  e'  effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 26.
  3.  Gli  agenti  di  cui  al comma l sono posti alla dipendenza del
dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi necessari per
il   funzionamento   delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
sostituito  dall'articolo 44,  comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
  4.  Negli  uffici  privi  del  dirigente  di  cui  al  comma  3, il
consegnatario e' posto alle dipendenze del titolare dell'ufficio.
  5.  Ciascun  consegnatario  e'  identificato con un apposito codice
attribuito dal competente ufficio riscontrante.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  12, della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  come sostituito dall'art. 44,
          comma  1,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vedi nelle
          note all'art. 5.