Art. 6. Definizione e dipendenza funzionale 1. Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalita' di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilita', assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia. 2. La consegna dei beni e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 26. 3. Gli agenti di cui al comma l sono posti alla dipendenza del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. Negli uffici privi del dirigente di cui al comma 3, il consegnatario e' posto alle dipendenze del titolare dell'ufficio. 5. Ciascun consegnatario e' identificato con un apposito codice attribuito dal competente ufficio riscontrante.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 6, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vedi nelle note all'art. 5.