Art. 7.
  Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e dei loro sostituti
  1.  L'incarico  di consegnatario e' conferito, ove non diversamente
previsto  da  specifiche  disposizioni  legislative, dai titolari dei
centri  di  responsabilita'  su  proposta  del dirigente responsabile
degli  acquisti di beni e servizi. Con il provvedimento di nomina del
consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della
sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
  2.   In   funzione   della   specializzazione  dei  servizi,  della
complessita'  e  della  dislocazione  degli  uffici,  possono  essere
nominati piu' consegnatari nell'ambito della medesima amministrazione
centrale.
  3.  Per  i  magazzini,  le  tipografie,  i  laboratori, le officine
statali  ed  i  centri di elaborazione dati si procede alla nomina di
consegnatari dotati di specifica professionalita'.
  4.  Per gli uffici periferici, l'incarico di consegnatario e quello
di  sostituto  e'  conferito  con  provvedimento formale del titolare
dell'ufficio periferico. Nel caso in cui il titolare dell'ufficio non
rivesta  qualifica  dirigenziale,  le  funzioni di consegnatario sono
svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell'ufficio.
  5.  Nelle  sezioni  staccate,  nelle  unita' operative ed organismi
similari,   in   caso  di  necessita',  si  procede  alla  nomina  di
sub-consegnatari  da  far risultare nel provvedimento di conferimento
dell'incarico di consegnatario dell'ufficio preposto.