Art. 7. Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e dei loro sostituti 1. L'incarico di consegnatario e' conferito, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dai titolari dei centri di responsabilita' su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari nell'ambito della medesima amministrazione centrale. 3. Per i magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine statali ed i centri di elaborazione dati si procede alla nomina di consegnatari dotati di specifica professionalita'. 4. Per gli uffici periferici, l'incarico di consegnatario e quello di sostituto e' conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico. Nel caso in cui il titolare dell'ufficio non rivesta qualifica dirigenziale, le funzioni di consegnatario sono svolte dallo stesso titolare o da altro funzionario dell'ufficio. 5. Nelle sezioni staccate, nelle unita' operative ed organismi similari, in caso di necessita', si procede alla nomina di sub-consegnatari da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario dell'ufficio preposto.