Art. 8.
              Comunicazione dei provvedimenti di nomina
  1.  I provvedimenti di conferimento dell'incarico di consegnatario,
di  sub-consegnatario e di sostituto consegnatario, sono trasmessi in
copia  al  competente  Ufficio  centrale  del  bilancio o all'Ufficio
interno  di  ragioneria,  se  attengono  ad uffici di amministrazioni
centrali,  ovvero alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato,
se attengono ad uffici periferici, nonche' alla Corte dei conti.
  2.  Il  provvedimento  di  nomina  del  consegnatario che assume la
qualifica  di  agente  contabile  e'  trasmesso anche alla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.