Art. 9.
Durata  degli incarichi e qualifica funzionale richiesta al personale
                             incaricato
  1.  Gli  incarichi  di consegnatario sono conferiti, per un periodo
non  superiore  a  cinque  anni,  al personale inquadrato nei profili
amministrativo     ovvero    amministrativo-contabile    che    abbia
un'anzianita'  di  almeno  tre  anni  di effettivo servizio nell'area
funzionale  richiesta ed appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui
sono  dati  in  uso  o appartengano i beni mobili. Gli incarichi sono
rinnovati una sola volta.
  2.  Per  le  amministrazioni  centrali  e periferiche, in relazione
all'estensione  della  sede  ed  alla complessita' degli organismi in
essa  operanti, l'incarico di consegnatario e' conferito a funzionari
in  possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti
alle  aree  funzionali  B  -  posizione economica B2 o B3, ovvero C -
posizione  economica  C1  o  C2,  previste  nel  contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  relativo  al personale del comparto Ministeri,
personale non dirigente, sottoscritto il 16 febbraio 1999.
  3. I sostituti ed i sub-consegnatari appartengono agli stessi ruoli
e alla stessa qualifica funzionale degli agenti titolari.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
          al  personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio
          normativo  1998/2001  e  biennio  economico  1998/1999"  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
          1999, supplemento ordinario n. 41.