Art. 4.
Presentazione delle istanze
1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di
valutazione di conformita' di cui al decreto legislativo n. 7, le
amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca
ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in
possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta
individuale, il legale rappresentante, per le societa', ovvero, se
trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto
universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i
rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio
dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o
solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate
nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
3. L'istanza e' presentata a mano, a mezzo raccomandata postale,
ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una
ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le
istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di
ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta
o della societa' ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa,
quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere
corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede
dell'Organismo;
b) le generalita' complete del direttore del centro e dei
laboratori, nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle
operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di
verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione
delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per
ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali
delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste,
nonche' delle esperienze professionali maturate in materia di
esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei
laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata
da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale
vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili
per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneita' del centro o del laboratorio all'effettuazione
delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta
l'autorizzazione; tale idoneita' deve essere certificata da apposito
ente a cio' abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione
europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono
riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47,
comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre
alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire
adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la
struttura ad esso esterna, la quale dovra' formalmente impegnarsi a
corrispondere, con immediatezza e tempestivita', alle richieste di
esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere
oggetto di valutazione di conformita'.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione
prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera
d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del
presente articolo.
7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da
quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.
Note all'art. 4:
- Per la rubrica dell'allegato V, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse):
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Decorrenza del termine iniziale per i
procedimenti ad iniziativa di parte). - 1. Per i
procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza,
ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca
presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire
da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme
e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati
e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere
corredata della prevista documentazione, dalla quale
risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del
provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e'
rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove
possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque
fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del
procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed
all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o
istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e'
costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta
irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni,
indicando le cause della irregolarita' o della
incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre
dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il
dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti
rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.".
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Per il testo dell'art. 47, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), vedasi nelle note all'art. 10.