Art. 4.
                     Presentazione delle istanze
  1.  Possono  ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di
valutazione  di  conformita'  di  cui al decreto legislativo n. 7, le
amministrazioni  dello  Stato, gli istituti universitari e di ricerca
ed  i  privati  che  dispongano  di  una  idonea struttura e siano in
possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
  2.   Il   titolare   dell'Organismo,   se  organizzato  come  ditta
individuale,  il  legale  rappresentante, per le societa', ovvero, se
trattasi   di   una   amministrazione   dello  Stato  o  di  istituto
universitario   e  di  ricerca  il  dirigente  competente  secondo  i
rispettivi   ordinamenti,   chiede   l'autorizzazione   al   rilascio
dell'attestato  di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o
solo  di  alcune  delle  altre  procedure  di  valutazione,  indicate
nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
  3.  L'istanza  e'  presentata a mano, a mezzo raccomandata postale,
ovvero  per  via informatica o telematica al Ministero dell'interno -
Dipartimento  della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della
polizia  amministrativa  e  sociale, che rilascia all'interessato una
ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge
7 agosto  1990,  n.  241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto  del  Ministro  dell'interno  2 febbraio 1993, n. 284. Per le
istanze  inviate  a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con  avviso  di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di
ricevimento;  per le istanze inviate per via informatica si applicano
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
  4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta
o  della  societa' ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa,
quali  risultano  dai  pubblici  registri,  deve  contenere  o essere
corredata da apposita documentazione concernente:
    a) le   indicazioni   relative   all'ubicazione   ed   alla  sede
dell'Organismo;
    b) le  generalita'  complete  del  direttore  del  centro  e  dei
laboratori,  nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle
operazioni  di verifica, del personale incaricato delle operazioni di
verifica  od  impiegato  in  compiti tecnici connessi alla esecuzione
delle  verifiche  sugli  esplosivi  con  l'indicazione analitica, per
ciascuno,  delle  qualifiche,  dei  titoli  di studio e professionali
delle  abilitazioni  all'esercizio  della  professione ove richieste,
nonche'   delle  esperienze  professionali  maturate  in  materia  di
esplosivi nel settore pubblico o privato;
    c) le  indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei
laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata
da  una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale
vengono  descritte  le  attrezzature e le apparecchiature disponibili
per l'esame degli esplosivi;
    d) l'idoneita'  del  centro  o  del laboratorio all'effettuazione
delle   procedure   di   valutazione   per  le  quali  viene  chiesta
l'autorizzazione;  tale idoneita' deve essere certificata da apposito
ente a cio' abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione
europea,  come  dall'allegato  I  al  presente  regolamento dove sono
riportati quelli attualmente operanti;
    e) l'avvenuto  adempimento  degli  oneri  di cui all'articolo 47,
comma   2,   della   legge  6 febbraio  1996,  n.  52,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  5.  Gli  Organismi  che  non dispongono di propri laboratori, oltre
alla  documentazione  di  cui  al precedente comma 4, debbono fornire
adeguata  dimostrazione  del  rapporto esistente tra l'Organismo e la
struttura  ad  esso esterna, la quale dovra' formalmente impegnarsi a
corrispondere,  con  immediatezza  e tempestivita', alle richieste di
esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere
oggetto di valutazione di conformita'.
  6.   Sono  ammesse  le  dichiarazioni  sostitutive  previste  dagli
articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445;  sono,  comunque, richieste la relazione
prevista  dalla  lettera c), la certificazione prevista dalla lettera
d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del
presente articolo.
  7.  Le  istanze  e  la  documentazione redatte in lingua diversa da
quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.
 
          Note all'art. 4:
              - Per   la   rubrica   dell'allegato   V,  del  decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse):
              "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
          dell'avvio    del   procedimento   mediante   comunicazione
          personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Ministro   dell'interno   2 febbraio   1993,  n.  284  (per
          l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
              "Art.   3   (Decorrenza  del  termine  iniziale  per  i
          procedimenti   ad   iniziativa   di  parte).  -  1.  Per  i
          procedimenti  ad  iniziativa  di  parte il termine iniziale
          decorre  dalla data di ricevimento della domanda o istanza,
          ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca
          presupposto  essenziale del provvedimento e debba pervenire
          da altra amministrazione.
              2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme
          e  nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati
          e  portati  a  conoscenza degli amministrati, e deve essere
          corredata   della   prevista  documentazione,  dalla  quale
          risulti  la  sussistenza  dei  requisiti e delle condizioni
          richiesti  da  legge  o  da  regolamento per l'adozione del
          provvedimento.
              3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'
          rilasciata  all'interessato  una  ricevuta, contenente, ove
          possibile,  le  indicazioni  di  cui all'art. 8 della legge
          7 agosto  1990,  n. 241. Le dette indicazioni sono comunque
          fornite   all'atto   della  comunicazione  dell'avviso  del
          procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed
          all'art.  4  del  presente  regolamento.  Per  le domande o
          istanze  inviate  a  mezzo  del  servizio postale, mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  la ricevuta e'
          costituita dall'avviso stesso.
              4.  Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di
          legge,   ove   la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta
          irregolare  o  incompleta, il responsabile del procedimento
          ne  da'  comunicazione  all'istante  entro sessanta giorni,
          indicando    le   cause   della   irregolarita'   o   della
          incompletezza.  In  questi casi il termine iniziale decorre
          dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
              5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il
          dovere  di  procedere agli accertamenti di ufficio previsti
          rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio
          1968,  n.  15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  46 e 47, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
              "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza;
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni
          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.".
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".
              - Per  il  testo  dell'art.  47,  comma  2, della legge
          6 febbraio  1996,  n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note
          alle premesse), vedasi nelle note all'art. 10.