Art. 5.
     Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 7, puo' essere rilasciata agli Organismi che:
    a)  affidano  la  direzione  a  persona  in  possesso  di  laurea
specialistica  in  ingegneria  chimica, ingegneria civile, ingegneria
dell'ambiente,  chimica,  chimica  industriale,  come  determinate in
attuazione  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  28 novembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
18  del  23 gennaio  2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica,
ingegneria  civile,  ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e
territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in
applicazione   degli  ordinamenti  didattici  antecedenti  al  citato
decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo
della  produzione  o  controllo  di  esplosivi  e manufatti esplosivi
civili o militari;
    b)  affidano  la  direzione dei laboratori chimici a personale in
possesso  di  laurea  in chimica, conseguita ai sensi del decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica 4 agosto 2000,
pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  n.  245  del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o
chimica  industriale,  rilasciata  dagli atenei in applicazione degli
ordinamenti  didattici  antecedenti  al citato decreto 4 agosto 2000,
che  abbia  svolto,  per  almeno due anni, l'incarico di direttore di
laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami
su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;
    c)  affidano  la direzione dei laboratori tecnologici a personale
in  possesso  di  laurea  in  chimica, ingegneria chimica o scienze e
tecnologie  fisiche,  conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto
2000,  ovvero  di  laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria
chimica,  fisica,  rilasciata  dagli  atenei  in  applicazione  degli
ordinamenti  didattici  antecedenti  al citato decreto 4 agosto 2000,
che  abbia  svolto,  per  almeno due anni, l'incarico di direttore di
laboratorio  per  test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti
esplosivi civili o militari;
    d) affidano la direzione delle unita' organizzative preposte alla
verifica  ed  alla  conformita' dei sistemi di qualita' a laureati in
una  delle  discipline  di  cui  alle  lettere precedenti che abbiano
svolto,   negli   ultimi   cinque   anni,  almeno  due  incarichi  di
responsabile   dell'assicurazione   di  qualita'  (QAR),  secondo  le
procedure  NATO  AQAP,  presso l'industria privata o uno stabilimento
dell'area  tecnico  industriale del Ministero della difesa, o abbiano
frequentato  un  corso  di  almeno quaranta ore presso l'Associazione
italiana  controllo  qualita'  (SINAL, UNI od altri enti equivalenti)
relativo  alla  conduzione  delle  verifiche  ispettive,  portando  a
compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;
    e)  dispongono  di  personale  addetto  ai  laboratori  chimici e
tecnologici,  incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di
diploma  di  maturita'  tecnica,  e  che abbia svolto, per almeno due
anni,  le  mansioni  di  capo tecnico o equivalente nel settore degli
accertamenti  tecnici  per  la  produzione di esplosivi e/o manufatti
esplosivi civili o militari;
    f)  dispongono  di  personale impiegato come operatore a supporto
delle  attivita'  connesse  con  le  verifiche  sugli  esplosivi,  in
possesso  di  adeguata  esperienza  nello specifico settore, che deve
essere   comprovata  da  apposita  certificazione,  sottoscritta  dal
direttore  dell'organismo  notificato;  di  tale personale almeno una
unita' deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del
mestiere   di  fochino,  di  cui  all'articolo  27  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della
qualifica professionale di artificiere.
Sono  ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro
Paese membro dell'Unione europea.
  2.  In  mancanza  dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione
puo'  essere  concessa,  su motivata proposta del Comitato tecnico di
vigilanza   sull'attivita'   degli   Organismi   notificati   di  cui
all'articolo   9   del   presente  regolamento,  qualora  l'Organismo
disponga,   comunque,   di   personale  di  provata  professionalita'
acquisita  nel  campo  della produzione, del controllo degli esami, o
delle verifiche sugli esplosivi.
  3.  Ai  fini  di  cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui
alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma 1 del presente articolo, il
Comitato  tecnico  valuta  le  esperienze  professionali maturate nel
settore  pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilita',
presso  strutture che svolgono attivita' di produzione o controllo su
esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attivita' di
laboratorio  per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su
manufatti  esplosivi  civili  o militari. Per le funzioni di cui alla
lettera  d)  del  comma  1 del presente articolo, il Comitato tecnico
prende  in  considerazione  le  esperienze professionali maturate nel
settore  pubblico  o  privato presso strutture che svolgono attivita'
nel  settore  del controllo della qualita' degli esplosivi secondo le
procedure  ISO  o  NATO  AQAP  vigenti.  Per  le funzioni di cui alla
lettera  e)  del  comma  1 del presente articolo, il Comitato tecnico
valuta  le  professionalita'  acquisite  presso strutture pubbliche o
private  nel  settore degli accertamenti tecnici per la produzione di
esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari.
  4.  Per  le  valutazioni  di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico
puo'  fare  riferimento  alla  presenza  dei requisiti previsti dalle
norme serie EN 45.000.
  5.  Fermo  restando  il  rapporto  di  impiego  o di dipendenza, la
presente  disposizione  si  applica anche nei confronti del personale
che  svolge  la propria attivita' presso laboratori non facenti parte
dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo
per l'esecuzione di particolari prove.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 1.
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 28 novembre 2000, reca:
          "Determinazione  delle  classi  delle  lauree universitarie
          specialistiche".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  4 agosto  2000, reca:
          "Determinazione delle classi delle lauree universitarie.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di
          quelle  generali  emanate  con decreto del Presidente della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547):
              "Art.  27  (Licenza  per il mestiere del fochino). - Le
          operazioni di:
                a) disgelamento delle dinamiti;
                b) confezionamento   ed   innesco   delle  cariche  e
          caricamento dei fori da mina;
                c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
                d) eliminazione delle cariche inesplose,
          devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
          di  speciale  licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
          della  commissione  tecnica  provinciale per gli esplosivi,
          dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
          soggettivi   di   idoneita'   da   parte   del  richiedente
          all'esercizio del predetto mestiere.
              La   commissione,   di  cui  al  comma  precedente,  e'
          integrata  da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
          in ingegneria e uno in medicina.
              La   commissione   deve   accertare  nel  candidato  il
          possesso:
                a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
          funzionalita' degli arti);
                b) della  capacita'  intellettuale  e  della  cultura
          generale indispensabili;
                c) delle cognizioni proprie del mestiere;
                d) della  conoscenza  delle  norme  di sicurezza e di
          legge  riguardanti  l'impiego degli esplosivi nei lavori da
          mina.
              Gli  aspiranti  alla  licenza devono far pervenire alla
          Prefettura   competente,   una   domanda  in  carta  libera
          specificante  l'oggetto della richiesta, le generalita' del
          richiedente, il domicilio o recapito.
              All'esame  gli  aspiranti devono esibire il libretto di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
              A  datare  dal 1 luglio 1958 potranno essere incaricati
          delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
              Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame.".