Art. 5. Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, puo' essere rilasciata agli Organismi che: a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari; b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari; c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari; d) affidano la direzione delle unita' organizzative preposte alla verifica ed alla conformita' dei sistemi di qualita' a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualita' (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualita' (SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate; e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturita' tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari; f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attivita' connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unita' deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea. 2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione puo' essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati di cui all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalita' acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi. 3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilita', presso strutture che svolgono attivita' di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attivita' di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attivita' nel settore del controllo della qualita' degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalita' acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari. 4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico puo' fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45.000. 5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attivita' presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 1. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, reca: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche". - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, reca: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie.". - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547): "Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di: a) disgelamento delle dinamiti; b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; d) eliminazione delle cariche inesplose, devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere. La commissione, di cui al comma precedente, e' integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina. La commissione deve accertare nel candidato il possesso: a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita' degli arti); b) della capacita' intellettuale e della cultura generale indispensabili; c) delle cognizioni proprie del mestiere; d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina. Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. A datare dal 1 luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza. Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.".