Art. 5.
Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 7, puo' essere rilasciata agli Organismi che:
a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea
specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria
dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in
attuazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica,
ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e
territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in
applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato
decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo
della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi
civili o militari;
b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in
possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o
chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli
ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000,
che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di
laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami
su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;
c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale
in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e
tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto
2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria
chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli
ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000,
che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di
laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti
esplosivi civili o militari;
d) affidano la direzione delle unita' organizzative preposte alla
verifica ed alla conformita' dei sistemi di qualita' a laureati in
una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano
svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di
responsabile dell'assicurazione di qualita' (QAR), secondo le
procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento
dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano
frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione
italiana controllo qualita' (SINAL, UNI od altri enti equivalenti)
relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a
compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;
e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e
tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di
diploma di maturita' tecnica, e che abbia svolto, per almeno due
anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli
accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti
esplosivi civili o militari;
f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto
delle attivita' connesse con le verifiche sugli esplosivi, in
possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve
essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal
direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una
unita' deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del
mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della
qualifica professionale di artificiere.
Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro
Paese membro dell'Unione europea.
2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione
puo' essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di
vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati di cui
all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo
disponga, comunque, di personale di provata professionalita'
acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o
delle verifiche sugli esplosivi.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il
Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel
settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilita',
presso strutture che svolgono attivita' di produzione o controllo su
esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attivita' di
laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su
manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla
lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico
prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel
settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attivita'
nel settore del controllo della qualita' degli esplosivi secondo le
procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla
lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico
valuta le professionalita' acquisite presso strutture pubbliche o
private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di
esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari.
4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico
puo' fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle
norme serie EN 45.000.
5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la
presente disposizione si applica anche nei confronti del personale
che svolge la propria attivita' presso laboratori non facenti parte
dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo
per l'esecuzione di particolari prove.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, reca:
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, reca:
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie.".
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547):
"Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose,
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1 luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.".