Art. 6.
Istruttoria delle istanze di autorizzazione
ed adozione del provvedimento finale
1. L'Ufficio per gli affari della polizia aministrativa e sociale
del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la
trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza
sull'attivita' degli Organismi notificati; se la domanda e' ritenuta
irregolare o incompleta, l'Ufficio ne da' comunicazione
all'interessato, indicando le cause della irregolarita' o della
incompletezza.
2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi
notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli
interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al
rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di
novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facolta'
del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione
di ogni elemento utile, nonche' di disporre verifiche e sopralluoghi
che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del
Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine e' sospeso per il tempo
strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero
allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.
3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento
espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel termine
complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di
cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun
Organismo e' autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del
tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di
valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7,
lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle
autorita' competenti degli altri Stati membri gli Organismi
autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della
conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i
quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di
identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo
della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati
con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 12 del
decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come
modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno
19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.
Note all'art. 6:
- Per la rubrica dell'allegato V, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 99 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 99. - E' in facolta' del Ministro per l'interno
di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e
cautele, e sentito il parere della commissione centrale
consultiva di cui all'art. 84, licenze per la
fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a
scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non
classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni
micidiali o incendiari.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12, secondo
comma, del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio
1993, n. 284 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse):
"Art. 12 (Integrazioni e modificazioni del presente
regolamento). - 1. I termini e i responsabili dei
procedimenti amministrativi individuati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li
prevede, con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e successivamente ogni tre anni,
l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di
attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte
forme, le modificazioni ritenute necessarie.".