Art. 6.
             Istruttoria delle istanze di autorizzazione
                ed adozione del provvedimento finale
  1.  L'Ufficio  per gli affari della polizia aministrativa e sociale
del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ricevuta l'istanza la
trasmette,   senza   ritardo,   al   Comitato  tecnico  di  vigilanza
sull'attivita'  degli Organismi notificati; se la domanda e' ritenuta
irregolare    o    incompleta,   l'Ufficio   ne   da'   comunicazione
all'interessato,  indicando  le  cause  della  irregolarita'  o della
incompletezza.
  2.  Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi
notificati,  se  ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli
interessati,   esprime  il  proprio  motivato  parere  in  ordine  al
rilascio,  ovvero  al  diniego  dell'autorizzazione,  nel  termine di
novanta  giorni dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facolta'
del  Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione
di  ogni elemento utile, nonche' di disporre verifiche e sopralluoghi
che  devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del
Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine e' sospeso per il tempo
strettamente  necessario  alla  convocazione dell'interessato, ovvero
allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.
  3.  Il  procedimento  deve  comunque  concludersi con provvedimento
espresso,  da  adottarsi  con  decreto  del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive, nel termine
complessivo  di  centocinquanta  giorni  dalla  data di presentazione
dell'istanza,  fatte  salve  le ipotesi di sospensione del termine di
cui  al  precedente  comma  2.  Con  lo  stesso provvedimento ciascun
Organismo  e' autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del
tipo"   ed  all'espletamento  di  tutte  o  di  quelle  procedure  di
valutazione,  di  cui  all'allegato  V,  al decreto legislativo n. 7,
lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.
  4.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea ed alle
autorita'   competenti   degli   altri  Stati  membri  gli  Organismi
autorizzati   ad   espletare   le   procedure  di  valutazione  della
conformita'  di  cui  al  presente decreto, i compiti specifici per i
quali  ciascuno  di  essi  e' stato autorizzato, nonche' il numero di
identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
  5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo
della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  6.  I  termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati
con  le  modalita'  previste  dal  secondo comma dell'articolo 12 del
decreto  del  Ministro  dell'interno  2 febbraio  1993,  n. 284, come
modificato   ed  integrato  dai  decreti  del  Ministro  dell'interno
19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.
 
          Note all'art. 6:
              - Per   la   rubrica   dell'allegato   V,  del  decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 99 del regio decreto
          6 maggio  1940,  n.  635 (per l'argomento vedasi nelle note
          alle premesse):
              "Art.  99.  - E' in facolta' del Ministro per l'interno
          di  accordare,  sotto  l'osservanza  di  speciali  norme  e
          cautele,  e  sentito  il  parere della commissione centrale
          consultiva   di   cui   all'art.   84,   licenze   per   la
          fabbricazione,  il  trasporto,  la detenzione o l'impiego a
          scopo  di  studio  o di esperimento, di esplosivi anche non
          classificati,  nonche' di bombe, macchine ed altri congegni
          micidiali o incendiari.".
              - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 12, secondo
          comma,  del  decreto  del  Ministro dell'interno 2 febbraio
          1993,  n.  284  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse):
              "Art.  12  (Integrazioni  e  modificazioni del presente
          regolamento).   -   1.  I  termini  e  i  responsabili  dei
          procedimenti   amministrativi  individuati  successivamente
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento
          saranno  disciplinati,  ove  non  provveda  la legge che li
          prevede, con apposito regolamento integrativo.
              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  regolamento,  e  successivamente  ogni  tre anni,
          l'Amministrazione   dell'interno   verifica   lo  stato  di
          attuazione  dello  stesso  apportandovi,  nelle  prescritte
          forme, le modificazioni ritenute necessarie.".