Art. 7.
Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione
rilasciata all'Organismo notificato
1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7,
costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravita':
a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero
delle altre certificazioni di conformita' di cui all'articolo 8 del
presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;
b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5
dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;
c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui
all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al
ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia
provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause
che l'hanno determinata.
3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che
tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del
regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono,
inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo
regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della
medesima licenza di cui al citato articolo 99.
4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro
dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla
Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorita' degli
altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
- Per la rubrica dell'allegato III, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 6.