Art. 7.
          Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione
                 rilasciata all'Organismo notificato
  1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di
cui   all'articolo   4,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  7,
costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravita':
    a) il  rilascio  dell'attestato  di  esame  "CE del tipo", ovvero
delle  altre  certificazioni di conformita' di cui all'articolo 8 del
presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;
    b) la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  ai  punti  1 e 5
dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;
    c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui
all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
  2.  Nei  casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al
ritiro   dell'autorizzazione  qualora  l'Organismo  notificato  abbia
provveduto,  durante  il periodo di sospensione, a rimuovere le cause
che l'hanno determinata.
  3.  Le  autorizzazioni  rilasciate  agli  Organismi notificati, che
tengono  luogo  anche  della  licenza  prevista  dall'articolo 99 del
regolamento  di  esecuzione  al  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono,
inoltre,  sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza e del relativo
regolamento  di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della
medesima licenza di cui al citato articolo 99.
  4.  Dei  provvedimenti  di  sospensione,  di  revoca  o  di  ritiro
dell'autorizzazione   viene   data   immediata   comunicazione   alla
Commissione  dell'Unione  europea  ed alle competenti autorita' degli
altri  Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
              - Per   la   rubrica  dell'allegato  III,  del  decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Per  il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio
          1940,  n.  635  (per  l'argomento  vedasi  nelle  note alle
          premesse), vedasi nelle note all'art. 6.