Art. 8. Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche 1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla: verifica della conformita' al tipo; garanzia della qualita' della tecnologia produttiva; garanzia della qualita' del prodotto; verifica sul prodotto; verifica di un unico prodotto. 2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformita' alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie. 3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO. 4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di "esame CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore. 5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti "l'assicurazione di qualita' ISO 9000" e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme piu' aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP. 6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite. 7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformita' secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.
Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 14, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi, rispettivamente, nelle note all'art. 1 e alle premesse. - Per la rubrica degli allegati II e V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.