Art. 8.
Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione delle
verifiche tecniche
1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della
procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi,
inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati
autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di
valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7
lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate
alla:
verifica della conformita' al tipo;
garanzia della qualita' della tecnologia produttiva;
garanzia della qualita' del prodotto;
verifica sul prodotto;
verifica di un unico prodotto.
2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformita' alle
norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli
Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad
accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di
unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.
4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente
verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di
"esame CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente
rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o
importatore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste
alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto
legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per
materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea.
Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si
attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti
"l'assicurazione di qualita' ISO 9000" e successivi aggiornamenti e
modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il
fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi
notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme piu'
aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP.
6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza
di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno
bimestralmente, le procedure di valutazione di conformita' degli
esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre
certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo una descrizione
completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il
numero di identificazione delle Nazioni Unite.
7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere
sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli
Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato
di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformita' secondo
una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n.
7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero
dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla
immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione
deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di
identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni
Unite.
Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 14, comma 2,
del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per
l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi,
rispettivamente, nelle note all'art. 1 e alle premesse.
- Per la rubrica degli allegati II e V, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b),
del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle
note all'art. 2.