Art. 8. 
Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione  delle
                         verifiche tecniche 
  1.  Gli  Organismi  notificati  provvedono  all'espletamento  della
procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE  del  tipo".  Essi,
inoltre, in relazione ai compiti specifici per  i  quali  sono  stati
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del   decreto
legislativo n.  7,  provvedono  a  tutte  o  a  quelle  procedure  di
valutazione, di cui all'allegato  V,  al  decreto  legislativo  n.  7
lettere B), C), D), E) ed F), richieste  nella  domanda,  finalizzate
alla: 
    verifica della conformita' al tipo; 
    garanzia della qualita' della tecnologia produttiva; 
    garanzia della qualita' del prodotto; 
    verifica sul prodotto; 
    verifica di un unico prodotto. 
  2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14,  comma
2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in  conformita'  alle
norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie. 
  3. In mancanza  delle  norme  tecniche  di  cui  al  comma  2,  gli
Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti  idonei  ad
accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di  cui
all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati  da  enti  di
unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO. 
  4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed  eventualmente
verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati  di
"esame CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente
rilasciati  per  esplosivi  similari  al   medesimo   fabbricante   o
importatore. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste
alle lettere B),  C),  D),  E)  ed  F)  dell'allegato  V  al  decreto
legislativo n.  7,  compete  al  fabbricante  o  all'importatore  per
materiali prodotti in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea.
Nello svolgimento di  tali  procedure  gli  Organismi  notificati  si
attengono  a   quanto   previsto   dalle   prescrizioni   concernenti
"l'assicurazione di qualita' ISO 9000" e successivi  aggiornamenti  e
modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa,  ove  il
fabbricante o l'importatore  ne  facciano  richiesta,  gli  Organismi
notificati possono applicare i  criteri  previsti  dalle  norme  piu'
aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP. 
  6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli  affari  della
polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di  vigilanza
di cui al successivo articolo 9,  senza  ritardo  e  comunque  almeno
bimestralmente, le procedure  di  valutazione  di  conformita'  degli
esplosivi  effettuate,  gli  attestati  "CE  del  tipo"  e  le  altre
certificazioni di conformita' rilasciate,  fornendo  una  descrizione
completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso  il
numero di identificazione delle Nazioni Unite. 
  7. Qualora i produttori o gli importatori che  intendano  immettere
sul mercato interno  un  esplosivo  abbiano  ottenuto  da  uno  degli
Organismi notificati di altro Stato dell'Unione  europea  l'attestato
di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformita'  secondo
una delle procedure di cui all'allegato V al decreto  legislativo  n.
7,  sono  tenuti  a  darne  immediata  comunicazione   al   Ministero
dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4,  comma  3,  del
presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od  alla
immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La  comunicazione
deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed  i  mezzi  di
identificazione, compreso il numero di identificazione delle  Nazioni
Unite. 
 
          Note all'art. 8:
              - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo   2 gennaio  1997,  n.  7  (per
          l'argomento    vedasi   nelle   presenti   note),   vedasi,
          rispettivamente, nelle note all'art. 1 e alle premesse.
              - Per  la  rubrica  degli  allegati II e V, del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
              - Per  il  testo dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b),
          del   decreto   legislativo   2 gennaio  1997,  n.  7  (per
          l'argomento  vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle
          note all'art. 2.