Art. 9.
Comitato tecnico di vigilanza
sull'attivita' degli Organismi notificati
1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita'
degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 7 ha il compito di:
a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine
del giorno;
b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;
c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente
nelle sedute in caso di assenza od impedimento;
d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior
andamento dei lavori del comitato;
e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di
controlli presso gli Organismi notificati per verificare la
regolarita' delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;
f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della
documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore
notizia od informazione occorrente;
g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i
risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8,
del presente articolo.
2. Il Comitato e' convocato dal presidente mediante tempestivo
avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza. Il presidente ha facolta' di riunire il Comitato
in altre sedi qualora lo ritenga necessario.
4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al
presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai
rispettivi supplenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto del presidente.
6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunita', di propria
iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facolta' di
fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi
notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria,
ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie
per la valutazione dell'idoneita' dell'Organismo notificato.
7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici,
sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente puo'
disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di
assistervi.
8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli
accertamenti occorrenti. A tal fine puo' effettuare, conformemente
alle modalita' operative stabilite dal Comitato stesso, visite di
controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione
o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al
ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso
l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari
della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della
pubblica sicurezza.
10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione,
componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attivita'
professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali
del Comitato medesimo.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti
note), vedasi nelle note all'art. 1.