Art. 9.
                    Comitato tecnico di vigilanza
              sull'attivita' degli Organismi notificati
  1.  Il  presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita'
degli  Organismi  notificati,  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo n. 7 ha il compito di:
    a) formare  il  calendario  delle riunioni e determinare l'ordine
del giorno;
    b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;
    c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente
nelle sedute in caso di assenza od impedimento;
    d) adottare  ogni  iniziativa  ritenuta necessaria per il miglior
andamento dei lavori del comitato;
    e) designare  delegazioni  del  Comitato  per  l'effettuazione di
controlli   presso   gli   Organismi  notificati  per  verificare  la
regolarita' delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;
    f) richiedere   ad   ogni   Organismo   notificato   copia  della
documentazione  relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore
notizia od informazione occorrente;
    g) ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  4,  comma  5,  del
decreto  legislativo  n.  7,  comunicare  al  Ministro dell'interno i
risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8,
del presente articolo.
  2.  Il  Comitato  e'  convocato  dal presidente mediante tempestivo
avviso  scritto  ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno.
  3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della
pubblica  sicurezza. Il presidente ha facolta' di riunire il Comitato
in altre sedi qualora lo ritenga necessario.
  4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al
presidente,  almeno  i  due  terzi  dei  componenti, sostituibili dai
rispettivi supplenti.
  5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti  la  maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto del presidente.
  6.  Il  presidente,  ove  ne  ravvisi  l'opportunita',  di  propria
iniziativa  o su proposta dei componenti del Comitato, ha facolta' di
fare   intervenire   alle   riunioni   appartenenti   agli  Organismi
notificati,  ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria,
ulteriori  elementi  documentali,  notizie od informazioni necessarie
per la valutazione dell'idoneita' dell'Organismo notificato.
  7.  Ove  sia  ritenuto  necessario  eseguire  accertamenti tecnici,
sperimentali  o  prove  in  centri  specializzati, il presidente puo'
disporne  l'effettuazione,  designando  i  componenti  incaricati  di
assistervi.
  8.  Il  Comitato  riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui
all'articolo  4,  comma  5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli
accertamenti  occorrenti.  A  tal fine puo' effettuare, conformemente
alle  modalita'  operative  stabilite  dal Comitato stesso, visite di
controllo  presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione
o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
  9.  Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al
ruolo  dei  commissari  della  Polizia  di  Stato  in servizio presso
l'Ufficio  per  l'amministrazione  generale  - Ufficio per gli affari
della   polizia  amministrativa  e  sociale  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza.
  10.  Agli  esperti  non appartenenti alla pubblica amministrazione,
componenti   del  Comitato  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo  n.  7,  non  sono  corrisposti  compensi per l'attivita'
professionale  prestata  per lo svolgimento dei compiti istituzionali
del Comitato medesimo.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  testo  dell'art.  4  del decreto legislativo
          2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle presenti
          note), vedasi nelle note all'art. 1.