Art. 10
Effetti della notificazione
dell'istanza di fissazione di udienza
1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di
udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi,
depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva
formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e
di merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In
mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui
al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo
13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione
di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande
o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare ulteriori istanze
istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza puo' essere
dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi
nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del
codice di procedura civile.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del codice di
procedura civile:
"Art. 157 (Rilevabilita' e sanatoria della nullita). -
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte,
se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un
requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la
mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima
istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di
esso.
La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi
ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche
tacitamente.".