Art. 10
                     Effetti della notificazione
                dell'istanza di fissazione di udienza

  1.  A  seguito  della  notificazione  dell'istanza di fissazione di
udienza,   le  altre  parti  devono,  nei  dieci  giorni  successivi,
depositare   in   cancelleria   una  nota  contenente  la  definitiva
formulazione  delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e
di   merito  gia'  proposte,  esclusa  ogni  loro  modificazione.  In
mancanza,  si  intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui
al primo atto difensivo.
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo
13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione
di  udienza  tutte  le  parti  decadono  dal potere di proporre nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande
o  eccezioni  gia'  proposte,  nonche' di formulare ulteriori istanze
istruttorie  e  depositare  nuovi documenti. La decadenza puo' essere
dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi
nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del
codice di procedura civile.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  157 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  157 (Rilevabilita' e sanatoria della nullita). -
          Non  puo'  pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte,
          se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
              Soltanto  la  parte  nel  cui interesse e' stabilito un
          requisito   puo'  opporre  la  nullita'  dell'atto  per  la
          mancanza  del  requisito  stesso, ma deve farlo nella prima
          istanza  o  difesa  successiva  all'atto  o alla notizia di
          esso.
              La  nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi
          ha  dato  causa,  ne'  da quella che vi ha rinunciato anche
          tacitamente.".