Art. 11 
             Istanza congiunta di fissazione di udienza 
 
  1. Le parti possono  presentare  istanza  congiunta  di  fissazione
dell'udienza.  Se  intendono  ottenere  la  decisione  di   questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero  relative  alla
integrita' del  contraddittorio,  alla  partecipazione  di  terzi  al
processo, o all'ammissibilita'  delle  prove,  in  ogni  caso  devono
precisare integralmente le rispettive conclusioni. 
  2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso
in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1,  non  definisce  il
giudizio. Il provvedimento sulla competenza e' impugnabile  ai  sensi
degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile. 
  3. Entro il termine perentorio  di  tre  mesi  dalla  comunicazione
dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria  di
replica o, se gia' era stata notificata,  di  ulteriore  replica;  si
applicano,  rispettivamente,  gli  articoli  6  e  7.  In   caso   di
provvedimento che conferma la  competenza  del  tribunale  adito,  il
termine decorre dalla sua comunicazione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.