Art. 11
Istanza congiunta di fissazione di udienza
1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione
dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla
integrita' del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al
processo, o all'ammissibilita' delle prove, in ogni caso devono
precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso
in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il
giudizio. Il provvedimento sulla competenza e' impugnabile ai sensi
degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione
dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di
replica o, se gia' era stata notificata, di ulteriore replica; si
applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di
provvedimento che conferma la competenza del tribunale adito, il
termine decorre dalla sua comunicazione.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
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