Art. 12 Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza 1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti. 2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente puo' prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile. 3. Il decreto deve contenere: a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso; b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonche' la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilita' o irrilevanza delle istanze istruttorie; c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio; d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonche', ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse; e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione; f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2. 4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, e' stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo. 5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile. 6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni. 7. Con il decreto che dichiara la nullita' della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si e' costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione. 8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi gia' scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio e' fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente puo', su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 154 del codice di procedura civile: "Art. 154 (Prorogabilita' del termine ordinatorio). - Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.". - Si riporta il testo degli articoli 308, 182, 102 e 107 del codice di procedura civile: "Art. 308 (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie.". "Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione il giudice puo' assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.". "Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.". "Art. 107 (Intervento per ordine del giudice). - Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.".