Art. 12 
                 Designazione del giudice relatore e 
                 decreto di fissazione dell'udienza 
 
  1. Decorsi dieci giorni dal  deposito  dell'istanza  di  fissazione
dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il
fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti  depositati
dalle parti. 
  2.  Il  presidente,  entro  il  secondo  giorno   successivo   alla
presentazione del fascicolo, designa  il  giudice  relatore.  Questi,
entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita  in
cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle
parti  costituite.  Per  comprovate  ragioni,  il   presidente   puo'
prorogare  il  termine  a  norma  dell'articolo  154  del  codice  di
procedura civile. 
  3. Il decreto deve contenere: 
a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi  non  prima
   di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto
   stesso; 
b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi
   di prova richiesti dalle parti, nonche'  la  succinta  esposizione
   delle ragioni di  inammissibilita'  o  irrilevanza  delle  istanze
   istruttorie; 
c) l'indicazione delle questioni, di rito  e  di  merito,  rilevabili
d'ufficio; 
d) l'invito  alle  parti,   ove   appaia   opportuno,   a   comparire
   personalmente  all'udienza  per  l'interrogatorio  libero   e   il
   tentativo di conciliazione, nonche',  ove  taluna  di  esse  abbia
   dichiarato le condizioni alle quali  sia  disposta  a  conciliare,
   l'invito  alle  altre  parti  a  prendere  all'udienza   esplicita
   posizione sulle stesse; 
e) l'invito alle parti  a  depositare,  almeno  cinque  giorni  prima
   dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le  questioni
   bisognose di trattazione; 
f) il deferimento del giuramento suppletorio  a  norma  dell'articolo
13, comma 2. 
  4. Il giudice relatore dichiara  l'interruzione  del  processo  con
ordinanza non impugnabile se l'evento  interruttivo,  avveratosi  nei
riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore,  e'
stato notificato alle altre parti  entro  il  termine  perentorio  di
giorni novanta dall'evento stesso. Nei  casi  in  cui  l'interruzione
opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il  giudice
la dichiara con  effetto  dal  momento  del  verificarsi  dell'evento
interruttivo. 
  5. Ove l'eccezione di  estinzione  proposta  da  una  parte  appaia
fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1,
il  giudice  relatore,  convocate  le  parti   costituite,   dichiara
l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel  termine  di
dieci giorni  dalla  comunicazione.  Il  collegio  provvede  a  norma
dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di  regolarizzazione  ai
sensi dell'articolo 182 del codice di procedura  civile,  il  giudice
assegna un termine non inferiore a trenta giorni e  non  superiore  a
sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione
entro i successivi trenta giorni. 
  7. Con il decreto che  dichiara  la  nullita'  della  notificazione
della citazione al convenuto, se questi  non  si  e'  costituito,  il
giudice fissa  all'attore  un  termine  perentorio  non  superiore  a
sessanta giorni per la rinnovazione. 
  8.  Con  il  decreto,  se  sussiste  l'esigenza  di  integrare   il
contraddittorio a norma degli  articoli  102  e  107  del  codice  di
procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a  trenta
giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai  terzi
di  tutti  gli  scritti  difensivi   gia'   scambiati;   concede   ai
litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e
non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria
notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta
giorni alle  parti  originarie  per  l'eventuale  replica.  L'udienza
davanti al collegio e' fissata entro i successivi trenta  giorni  con
decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente  puo',
su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro  un  termine
non  superiore  a  sessanta  giorni  per  controreplicare,   fissando
l'udienza entro i successivi trenta giorni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  154  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 154 (Prorogabilita' del termine  ordinatorio).  -
          Il  giudice,  prima  della  scadenza,  puo'  abbreviare   o
          prorogare,  anche  d'ufficio,  il  termine  che   non   sia
          stabilito a pena di decadenza. La proroga  non  puo'  avere
          una durata superiore al termine originario. Non puo' essere
          consentita   proroga   ulteriore,   se   non   per   motivi
          particolarmente gravi e con provvedimento motivato.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 308,  182,  102  e
          107 del codice di procedura civile: 
              "Art.    308    (Comunicazione     e     impugnabilita'
          dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'
          comunicata a cura del cancelliere se e'  pronunciata  fuori
          dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di
          cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto. 
              Il  collegio  provvede  in  camera  di  consiglio   con
          sentenza se  respinge  il  reclamo,  e  con  ordinanza  non
          impugnabile se l'accoglie.". 
              "Art.   182   (Difetto   di   rappresentanza    o    di
          autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
          la regolarita' della costituzione  delle  parti  e,  quando
          occorre, le invita a completare o a mettere in  regola  gli
          atti e i documenti che riconosce difettosi. 
              Quando  rileva  un  difetto   di   rappresentanza,   di
          assistenza o di autorizzazione il  giudice  puo'  assegnare
          alle parti un termine per  la  costituzione  della  persona
          alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza,  o  per
          il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo  che  si
          sia avverata una decadenza.". 
              "Art.  102  (Litisconsorzio  necessario).   -   Se   la
          decisione non puo' pronunciarsi che in  confronto  di  piu'
          parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
          processo. 
              Se  questo  e'  promosso  da  alcune  o  contro  alcune
          soltanto di esse,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
          contraddittorio   in   un   termine   perentorio   da   lui
          stabilito.". 
              "Art. 107 (Intervento per ordine  del  giudice).  -  Il
          giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga
          in confronto di un terzo al quale la causa  e'  comune,  ne
          ordina l'intervento.".