Art. 12
Designazione del giudice relatore e
decreto di fissazione dell'udienza
1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione
dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il
fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati
dalle parti.
2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla
presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi,
entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in
cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle
parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente puo'
prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di
procedura civile.
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima
di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto
stesso;
b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi
di prova richiesti dalle parti, nonche' la succinta esposizione
delle ragioni di inammissibilita' o irrilevanza delle istanze
istruttorie;
c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili
d'ufficio;
d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire
personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il
tentativo di conciliazione, nonche', ove taluna di esse abbia
dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare,
l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita
posizione sulle stesse;
e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni
bisognose di trattazione;
f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo
13, comma 2.
4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con
ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei
riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, e'
stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di
giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione
opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice
la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento
interruttivo.
5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia
fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1,
il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara
l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma
dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai
sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice
assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a
sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione
entro i successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullita' della notificazione
della citazione al convenuto, se questi non si e' costituito, il
giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni per la rinnovazione.
8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il
contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di
procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta
giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi
di tutti gli scritti difensivi gia' scambiati; concede ai
litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e
non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria
notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta
giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza
davanti al collegio e' fissata entro i successivi trenta giorni con
decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente puo',
su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine
non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando
l'udienza entro i successivi trenta giorni.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 154 del codice di
procedura civile:
"Art. 154 (Prorogabilita' del termine ordinatorio). -
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o
prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia
stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere
una durata superiore al termine originario. Non puo' essere
consentita proroga ulteriore, se non per motivi
particolarmente gravi e con provvedimento motivato.".
- Si riporta il testo degli articoli 308, 182, 102 e
107 del codice di procedura civile:
"Art. 308 (Comunicazione e impugnabilita'
dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'
comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori
dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di
cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con
sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non
impugnabile se l'accoglie.".
"Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di
autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
la regolarita' della costituzione delle parti e, quando
occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli
atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di
assistenza o di autorizzazione il giudice puo' assegnare
alle parti un termine per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per
il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si
sia avverata una decadenza.".
"Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la
decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu'
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.".
"Art. 107 (Intervento per ordine del giudice). - Il
giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga
in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne
ordina l'intervento.".