Art. 13
Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilita'
dell'inammissibilita' di allegazioni, istanze,
istruttorie e produzioni documentali
1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo
3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma
dell'articolo 5, comma 1, puo', nella comparsa di risposta, eccepire
l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione
dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine
stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero
dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi,
puo' notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo
6, ovvero depositare istanza di fissazione dell'udienza; in
quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il
convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati
e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di
questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore
giuramento suppletorio.
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine
rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza puo'
essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante
deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai
documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito
dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle
altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni
successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti
offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle
rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si
costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei
termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e' rilevabile ad
istanza della parte che vi abbia interesse.
5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni
circostanza, puo' rimettere in termini la parte che da irregolarita'
procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
Rimane ferma l'inammissibilita', purche' eccepita, delle eccezioni
non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze
istruttorie proposte, nonche' dei documenti depositati dal convenuto
dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria
successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.