Art. 13
        Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilita'
           dell'inammissibilita' di allegazioni, istanze,
                istruttorie e produzioni documentali

  1.  Se  l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo
3,  il  convenuto,  costituendosi nel termine a lui assegnato a norma
dell'articolo  5, comma 1, puo', nella comparsa di risposta, eccepire
l'estinzione   del   processo  e  depositare  istanza  di  fissazione
dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.
  2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine
stabilito  a  norma  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera c), ovvero
dell'articolo  3,  comma  2,  l'attore, tempestivamente costituitosi,
puo'  notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo
6,   ovvero   depositare   istanza  di  fissazione  dell'udienza;  in
quest'ultimo  caso  i  fatti  affermati  dall'attore, anche quando il
convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati
e  il  tribunale  decide  sulla  domanda  in base alla concludenza di
questa;  se  lo  ritiene  opportuno,  il giudice deferisce all'attore
giuramento suppletorio.
  3.   Se   nessuna   delle  parti  si  sia  costituita  nel  termine
rispettivamente  assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza puo'
essere  sempre  proposta  dalla parte che si sia costituita, mediante
deposito  in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai
documenti    offerti   in   comunicazione.   Dell'avvenuto   deposito
dell'istanza  deve  essere data notizia mediante atto notificato alle
altre   parti,   le   quali  possono  costituirsi  nei  dieci  giorni
successivi,  depositando  i  propri  scritti  difensivi,  i documenti
offerti  in  comunicazione e la nota contenente la formulazione delle
rispettive   conclusioni.  Nei  confronti  della  parte  che  non  si
costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
  4.  Fermo  quanto  disposto  dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei
termini  previsti  dagli  articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e' rilevabile ad
istanza della parte che vi abbia interesse.
  5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni
circostanza,  puo' rimettere in termini la parte che da irregolarita'
procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
Rimane  ferma  l'inammissibilita',  purche' eccepita, delle eccezioni
non   rilevabili   d'ufficio,   delle   allegazioni,   delle  istanze
istruttorie  proposte, nonche' dei documenti depositati dal convenuto
dopo  la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria
successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.