Art. 14
Interventi autonomi
1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del
contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di
procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105,
comma primo, del codice di procedura civile non puo' aver luogo oltre
il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della
comparsa di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1,
fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a
trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della
comparsa di intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, puo'
proporre istanza di fissazione dell'udienza affinche' venga decisa la
questione di ammissibilita' dell'intervento, con ordinanza
reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua
comunicazione; ovvero puo' fissare un termine, non inferiore a trenta
giorni, al terzo intervenuto perche' questi provveda alla
notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se
non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza,
con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non
inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore
replica.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 669-terdecies del
codice di procedura civile:
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima
dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato
concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei
termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".