Art. 14
                         Interventi autonomi

  1.  Salvo  che  sia  effettuato  per  l'integrazione necessaria del
contraddittorio,  ovvero  a  norma  dell'articolo  107  del codice di
procedura  civile,  l'intervento  di terzi a norma dell'articolo 105,
comma primo, del codice di procedura civile non puo' aver luogo oltre
il  termine  previsto  per  la  notifica da parte del convenuto della
comparsa di risposta.
  2.  Il  terzo  deve  costituirsi  a norma dell'articolo 5, comma 1,
fissando  alle  altre parti un termine per la replica non inferiore a
trenta  e  non  superiore  a novanta giorni dalla notificazione della
comparsa di intervento.
  3.  Ciascuna  delle  parti  originarie,  con  propria memoria, puo'
proporre istanza di fissazione dell'udienza affinche' venga decisa la
questione    di   ammissibilita'   dell'intervento,   con   ordinanza
reclamabile  nelle  forme  dell'articolo  669-terdecies del codice di
procedura  civile  e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua
comunicazione; ovvero puo' fissare un termine, non inferiore a trenta
giorni,   al   terzo   intervenuto   perche'   questi  provveda  alla
notificazione  di  una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se
non  procede  alla  notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza,
con  la  propria  memoria  fissa  alle  altre  parti  un  termine non
inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore
replica.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  669-terdecies del
          codice di procedura civile:
              "Art.  669-terdecies  (Reclamo  contro  i provvedimenti
          cautelari). -   Contro  l'ordinanza  con  la  quale,  prima
          dell'inizio  o  nel  corso della causa di merito, sia stato
          concesso  un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei
          termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
              Il  reclamo  contro i provvedimenti del giudice singolo
          del  tribunale  si  propone al collegio, del quale non puo'
          far  parte  il  giudice  che  ha  emanato  il provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso  dalla  corte  d'appello,  il  reclamo si propone ad
          altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte
          d'appello piu' vicina.
              Il  procedimento  e'  disciplinato dagli articoli 737 e
          738.
              Il  collegio,  convocate le parti, pronuncia, non oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile  con  la  quale  conferma, modifica o revoca il
          provvedimento cautelare.
              Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
          tuttavia   il   presidente  del  tribunale  o  della  corte
          investiti  del  reclamo,  quando per motivi sopravvenuti il
          provvedimento   arrechi  grave  danno,  puo'  disporre  con
          ordinanza  non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".