Art. 15
                    Intervento adesivo dipendente

  1.  Colui  che,  avendovi  interesse, vuole sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, puo' intervenire fino al deposito dell'istanza di
fissazione  dell'udienza,  ma  non puo' compiere atti che, al momento
dell'intervento,  non  sono  piu'  consentiti  alle parti originarie.
Tuttavia,  se  il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in
suo  danno,  il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette
in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.
  2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo
e' legittimato all'impugnazione della sentenza.
  3.   Per   intervenire,  il  terzo  deve  costituirsi  in  giudizio
depositando  in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti,
con i documenti che offre in comunicazione.