Art. 15
Intervento adesivo dipendente
1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, puo' intervenire fino al deposito dell'istanza di
fissazione dell'udienza, ma non puo' compiere atti che, al momento
dell'intervento, non sono piu' consentiti alle parti originarie.
Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in
suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette
in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo
e' legittimato all'impugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio
depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti,
con i documenti che offre in comunicazione.