Art. 16 
                 Udienza di discussione della causa 
 
  1. Se  nessuna  delle  parti  costituite  compare  all'udienza,  il
tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo. 
  2. Quando nel decreto e' contenuto l'invito alle parti a  comparire
di persona, il presidente le interroga liberamente ed  esperisce,  se
la natura della causa lo consente,  il  tentativo  di  conciliazione,
eventualmente  proponendo  soluzioni  di  equa   composizione   della
controversia. Nel  relativo  verbale  e'  dato  comunque  atto  delle
posizioni assunte dalle parti.  Ove  il  tentativo  non  abbia  esito
positivo, il tribunale puo' tenerne conto ai fini della distribuzione
delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte,  a  carico
della parte formalmente vittoriosa che  non  e'  comparsa  o  che  ha
rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo  riesce,
il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la
consegna di cose mobili  o  il  rilascio  di  immobili,  nonche'  per
l'esecuzione di obblighi di fare e non fare. 
  3. Se la  lite  non  viene  conciliata,  i  difensori  delle  parti
illustrano  le  rispettive  conclusioni.  Il  presidente  dirige   la
discussione e puo' consentire brevi repliche. 
  4. Esaurita la discussione, il  tribunale  conferma  o  revoca,  in
tutto  o  in  parte,  il  decreto  con  ordinanza,  quindi   procede,
eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione  dei  mezzi  di
prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza  di
discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente
provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o  altri  mezzi  di
prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di
consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo  187,  secondo  e
terzo comma, del codice di procedura civile. 
  5. La decisione e' emessa  a  norma  dell'articolo  281-sexies  del
codice di procedura civile. In caso di particolare complessita' della
controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui da'  lettura
in  udienza,  che  la  sentenza  sia  depositata  nei  trenta  giorni
successivi alla chiusura della discussione orale.  La  sentenza  puo'
essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il  rinvio  agli
elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e la  concisa
esposizione  delle  ragioni  di  diritto,  anche  in  riferimento   a
precedenti conformi. 
  6. Quando rileva che una causa  promossa  nelle  forme  di  cui  al
presente decreto riguarda un  rapporto  diverso  da  quelli  previsti
dall'articolo  1,  il  tribunale,  se  e'  competente,  dispone   con
ordinanza il cambiamento del rito, designa il  giudice  istruttore  e
fissa l'udienza di  trattazione;  altrimenti  rimette  la  causa  con
ordinanza al giudice competente, fissando un termine  perentorio  non
superiore  a  novanta  giorni  per  il  deposito   del   ricorso   in
riassunzione. Restano ferme le decadenze gia' maturate. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 e dall'errata-corrige  pubblicato  in  G.U.  09/09/2003,  n.  209
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 16: 
              - Si riporta il testo delgli articoli 187 e  281-sexies
          del codice di procedura civile: 
              "Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). -  Il
          giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura  per
          la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi
          di prova, rimette le parti davanti al collegio. 
              Puo' rimettere  le  parti  al  collegio  affinche'  sia
          decisa  separatamente  una  questione  di   merito   avente
          carattere preliminare, solo quando  la  decisione  di  essa
          puo' definire il giudizio. 
              Il giudice provvede analogamente se  sorgono  questioni
          attinenti alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre
          pregiudiziali, ma puo'  anche  disporre  che  siano  decise
          unitamente al merito. 
              Qualora il collegio provveda  a  norma  dell'art.  279,
          secondo comma, n. 4), i termini di cui  all'art.  184,  non
          concessi prima della rimessione al collegio sono  assegnati
          dal giudice istruttore, su istanza di  parte,  nella  prima
          udienza dinnanzi a lui. 
              Il giudice da'  ogni  altra  disposizione  relativa  al
          processo.". 
              "Art. 281-sexies (Decisione a  seguito  di  trattazione
          orale). - Se non dispone a norma  dell'art.  281-quinquies,
          il giudice, fatte precisare le conclusioni,  puo'  ordinare
          la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
          istanza di parte, in un'udienza  successiva  e  pronunciare
          sentenza al termine della discussione,  dando  lettura  del
          dispositivo e della concisa esposizione  delle  ragioni  di
          fatto e di diritto della decisione. 
              In tal caso, la sentenza si intende pubblicata  con  la
          sottoscrizione da parte del  giudice  del  verbale  che  la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.".