Art. 16
Udienza di discussione della causa
1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il
tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Quando nel decreto e' contenuto l'invito alle parti a comparire
di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se
la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione,
eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della
controversia. Nel relativo verbale e' dato comunque atto delle
posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito
positivo, il tribunale puo' tenerne conto ai fini della distribuzione
delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico
della parte formalmente vittoriosa che non e' comparsa o che ha
rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce,
il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la
consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonche' per
l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.
3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti
illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la
discussione e puo' consentire brevi repliche.
4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in
tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede,
eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di
prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di
discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente
provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di
prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di
consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e
terzo comma, del codice di procedura civile.
5. La decisione e' emessa a norma dell'articolo 281-sexies del
codice di procedura civile. In caso di particolare complessita' della
controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui da' lettura
in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni
successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza puo'
essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli
elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e la concisa
esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a
precedenti conformi.
6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al
presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti
dall'articolo 1, il tribunale, se e' competente, dispone con
ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e
fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con
ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non
superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in
riassunzione. Restano ferme le decadenze gia' maturate.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo delgli articoli 187 e 281-sexies
del codice di procedura civile:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). - Il
giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per
la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi
di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia
decisa separatamente una questione di merito avente
carattere preliminare, solo quando la decisione di essa
puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise
unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279,
secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 184, non
concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati
dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima
udienza dinnanzi a lui.
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al
processo.".
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies,
il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare
la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.".