Art. 17
      Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

  1.  Tutte  le  notificazioni  e comunicazioni alle parti costituite
possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti
del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c) con  scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per
   ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o
   addetto allo studio del difensore.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si applicano a tutti i
procedimenti  previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti
ai  sensi  del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel
rispetto   della   normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione   e   la  trasmissione  dei  documenti  informatici  e
teletrasmessi.
 
          Nota all'art. 17:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  136 del codice di
          procedura civile:
              "Art.   136  (Comunicazioni).  -  Il  cancelliere,  con
          biglietto  di  cancelleria  in  carta  non  bollata,  fa le
          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
          al  pubblico ministero alle parti, al consulente agli altri
          ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei


          provvedimenti  per  i  quali  e'  disposta dalla legge tale
          forma abbreviata di comunicazione.
              Il   biglietto   e'   consegnato   dal  cancelliere  al
          destinatario,  che  ne  rilascia  ricevuta, o e' notificato
          dall'ufficiale giudiziario.".