Art. 17
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite
possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti
del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per
ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o
addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i
procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti
ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di
procedura civile:
"Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con
biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero alle parti, al consulente agli altri
ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei
provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale
forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato
dall'ufficiale giudiziario.".