Art. 2 
                  Contenuto dell'atto di citazione 
 
  1.  La  domanda  si  propone  al   tribunale   mediante   citazione
contenente: 
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5  e  6  dell'articolo
   163 del codice di procedura civile; 
b) l'indicazione  del  numero  di  fax  o  dell'indirizzo  di   posta
   elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere  le
   comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento; 
c) la fissazione di termine al convenuto, non  inferiore  a  sessanta
   giorni dalla notificazione della citazione,  per  la  notifica  al
   difensore dell'attore della comparsa di risposta.  In  difetto  di
   fissazione da parte dell'attore, o in caso  di  insufficienza,  il
   termine e' di sessanta giorni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 e dall'errata-corrige  pubblicato  in  G.U.  09/09/2003,  n.  209
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  163  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda  si
          propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 
              Il presidente del  tribunale  stabilisce  al  principio
          dell'anno giudiziario,  con  decreto  approvato  dal  primo
          presidente della corte di appello, i giorni della settimana
          e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla  prima
          comparizione delle parti. 
              L'atto di citazione deve contenere: 
                1) l'indicazione del tribunale davanti  al  quale  la
          domanda e' proposta; 
                2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
          nome, il cognome, la residenza o il domicilio o  la  dimora
          del  convenuto  e  delle  persone  che  rispettivamente  li
          rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e'  una
          persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta  o  un
          comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
          ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
          rappresentanza in giudizio; 
                3)  la  determinazione  della  cosa   oggetto   della
          domanda; 
                4)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto  costituenti  le  ragioni  della  domanda,  con  le
          relative conclusioni; 
                5) l'indicazione specifica dei  mezzi  di  prova  dei
          quali  l'attore  intende  valersi  e  in  particolare   dei
          documenti che offre in comunicazione; 
                6)  il  nome  e  il   cognome   del   procuratore   e
          l'indicazione della procura, qualora questa sia stata  gia'
          rilasciata; 
                7)   l'indicazione   del   giorno   dell'udienza   di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine di venti  giorni  prima  dell'udienza  indicata  ai
          sensi e nelle forme  stabilite  dall'art.  166,  ovvero  di
          dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini,  e
          a comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al  giudice
          designato ai sensi dell'art.  168-bis,  con  l'avvertimento
          che la costituzione oltre i  suddetti  termini  implica  le
          decadenze di cui all'art. 167. 
              L'atto di citazione,  sottoscritto  a  norma  dell'art.
          125,  e'  consegnato  dalla   parte   o   dal   procuratore
          all'ufficiale giudiziario, il quale  lo  notifica  a  norma
          degli articoli 137 e seguenti.".