Art. 2
Contenuto dell'atto di citazione
1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione
contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo
163 del codice di procedura civile;
b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta
giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al
difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di
fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il
termine e' di sessanta giorni.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice di
procedura civile:
"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art.
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti.".