Art. 3
Costituzione dell'attore
1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della
citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei
termini a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di
procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo
e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la
procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma
il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti
successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel
caso di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Se la citazione e' notificata a piu' persone, la costituzione
dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima
notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), e' prolungato, per ciascun convenuto, fino al
sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di
procedura civile:
"Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell'udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione
si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova
all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto
motivato in calce dell'atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".