Art. 3
                      Costituzione dell'attore

  1.   L'attore,   entro   dieci  giorni  dalla  notificazione  della
citazione,  ovvero  entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei
termini  a  norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura   civile,   deve   costituirsi   in  giudizio  a  mezzo  di
procuratore,  depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo
e  il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la
procura  e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma
il  fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti
successivamente  depositati  dalle  parti;  analogamente provvede nel
caso di cui all'articolo 13, comma 1.
  2.  Se  la  citazione e' notificata a piu' persone, la costituzione
dell'attore    deve   avvenire   entro   dieci   giorni   dall'ultima
notificazione.  In  tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  c),  e'  prolungato,  per  ciascun  convenuto,  fino  al
sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 163-bis del codice di
          procedura civile:
              "Art.  163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
          della  notificazione  della citazione e quello dell'udienza
          di  comparizione  debbono  intercorrere  termini liberi non
          minori  di  sessanta giorni se il luogo della notificazione
          si  trova  in  Italia  e  di  centoventi giorni se si trova
          all'estero.
              Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il
          presidente  puo',  su  istanza  dell'attore  e  con decreto
          motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della
          citazione,  abbreviare  fino  alla meta' i termini indicati
          dal primo comma.
              Se  il  termine  assegnato dall'attore ecceda il minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della   scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere  al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo  termine,  l'udienza per la comparizione delle
          parti  sia  fissata con congruo anticipo su quella indicata
          dall'attore.  Il  presidente provvede con decreto, che deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".