Art. 4
Comparsa di risposta
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende
valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande
riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore
o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune
la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le
ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto
deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e
le notificazioni nel corso del procedimento.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto
nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non
inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa
per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione,
il termine e' di trenta giorni. Nel caso di pluralita' di convenuti,
anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore
per la replica non puo' eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di
tale termine puo' essere eccepita anche dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve
notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.