Art. 4
                        Comparsa di risposta

  1.  Nella  comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue  difese  prendendo  posizione  sui fatti posti dall'altra parte a
fondamento  della  domanda,  indicare i mezzi di prova di cui intende
valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande
riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore
o  da  quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune
la  causa  o  dai  quali pretende di essere garantito precisandone le
ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto
deve  indicare  il  numero  di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e
le notificazioni nel corso del procedimento.
  2.  Nella  comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto
nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non
inferiore  a  trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa
per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione,
il  termine e' di trenta giorni. Nel caso di pluralita' di convenuti,
anche  a  seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore
per la replica non puo' eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di
tale termine puo' essere eccepita anche dagli altri convenuti.
  3.  Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve
notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.