Art. 5
          Forme e termini della costituzione del convenuto

  1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando
in  cancelleria,  entro  10  giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  ovvero  del termine di cui
all'articolo  3,  comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero
la  copia  della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia
della  citazione  notificata,  la  procura e i documenti che offre in
comunicazione.
  2.   In   assenza   di   documenti   da   depositare,   di  domande
riconvenzionali  o  di  chiamata  di  terzi,  il  convenuto che abbia
tempestivamente  notificato  la comparsa di risposta puo' costituirsi
entro  dieci  giorni  dalla  notificazione dell'istanza di fissazione
dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.