Art. 5
Forme e termini della costituzione del convenuto
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando
in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui
all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero
la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia
della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande
riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia
tempestivamente notificato la comparsa di risposta puo' costituirsi
entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione
dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.