Art. 6
Memoria di replica dell'attore
1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2,
l'attore puo' replicare con memoria notificata al convenuto e
depositata in cancelleria, nonche' depositare nuovi documenti.
2. Nella memoria di replica l'attore puo':
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni gia' proposte;
b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo
106 del codice di procedura civile, se l'esigenza e' sorta dalle
difese del convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove
richieste istruttorie.
3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un
termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
Il termine e' di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c),
l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo
2.