Art. 6
                   Memoria di replica dell'attore

  1.  Nel  termine  fissatogli  a  norma  dell'articolo  4,  comma 2,
l'attore  puo'  replicare  con  memoria  notificata  al  convenuto  e
depositata in cancelleria, nonche' depositare nuovi documenti.
  2. Nella memoria di replica l'attore puo':
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni gia' proposte;
b) proporre  nuove  domande  ed eccezioni che siano conseguenza della
   domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare  che  intende  chiamare un terzo ai sensi dell'articolo
   106  del  codice di procedura civile, se l'esigenza e' sorta dalle
   difese del convenuto;
d) depositare  nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove
   richieste istruttorie.
  3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un
termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
Il termine e' di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
  4.  Nel  caso  della  dichiarazione  di cui al comma 2, lettera c),
l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo
2.