Art. 7
                         Repliche ulteriori

  1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione
di   udienza,   puo'  notificare,  nel  termine  fissatogli  a  norma
dell'articolo  precedente  o,  in  mancanza,  nel  termine  di trenta
giorni,   una   seconda  memoria  difensiva,  contenente  l'eventuale
indicazione  di  nuovi  documenti e richieste istruttorie, nonche' la
fissazione  di  un  termine,  non  inferiore  a  sedici  giorni dalla
notificazione, per una ulteriore replica.
  2.  L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza,  puo'  notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell'articolo  6, comma 2; in tale caso, il convenuto puo' notificare
una  memoria  di  controreplica  nel  termine, non inferiore a sedici
giorni,  assegnatogli  o,  in  mancanza, nel termine di sedici giorni
dalla notificazione.
  3.  L'attore,  finche' non ha notificato l'istanza di fissazione di
udienza  ed  in  alternativa  alla  sua proposizione, puo' notificare
ulteriore  memoria  alle  altre parti, nel termine perentorio di otto
giorni  dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo  stesso potere spetta alle altre parti nei successivi otto giorni.
Alle  medesime  condizioni e' ammesso lo scambio di ulteriori memorie
tra  le  parti,  finche' non e' decorso il termine massimo di ottanta
giorni  dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma
2.