Art. 7
Repliche ulteriori
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione
di udienza, puo' notificare, nel termine fissatogli a norma
dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta
giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale
indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie, nonche' la
fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla
notificazione, per una ulteriore replica.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza, puo' notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto puo' notificare
una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici
giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni
dalla notificazione.
3. L'attore, finche' non ha notificato l'istanza di fissazione di
udienza ed in alternativa alla sua proposizione, puo' notificare
ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto
giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi otto giorni.
Alle medesime condizioni e' ammesso lo scambio di ulteriori memorie
tra le parti, finche' non e' decorso il termine massimo di ottanta
giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma
2.