Art. 8
Istanza di fissazione di udienza
1. L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione
di udienza, entro sedici giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto
cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di
costituzione dello stesso;
b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data
di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero
dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre
parti al quale non intende replicare.
2. Il convenuto puo' notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro sedici giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della
memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo
termine;
b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della
comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del
termine di costituzione dello stesso;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria
costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
3. Il terzo chiamato puo' notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro sedici giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della
memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza
del relativo termine;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria
costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito
della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7,
comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui
all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo
rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio e' precluso se
l'udienza si e' comunque svolta con la partecipazione di almeno una
parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena
di decadenza, entro la stessa udienza.
5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal
presente articolo e' dichiarata inammissibile, su richiesta della
parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite
le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso
provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento
delle ulteriori attivita' eventualmente necessarie.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.