Art. 8 
                  Istanza di fissazione di udienza 
 
  1. L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di  fissazione
di udienza, entro sedici giorni: 
   a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto
cui non intende replicare,  ovvero  dalla  scadenza  del  termine  di
costituzione dello stesso; 
   b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data
di notifica della comparsa di  risposta  del  terzo  chiamato  ovvero
dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso; 
   c) dalla data della notifica dello scritto difensivo  delle  altre
parti al quale non intende replicare. 
  2. Il  convenuto  puo'  notificare  alle  altre  parti  istanza  di
fissazione di udienza, entro sedici giorni: 
   a)  se  ha  proposto  domanda  riconvenzionale  ovvero   sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio,  dalla  data  di  notifica  della
memoria di replica dell'attore ovvero  dalla  scadenza  del  relativo
termine; 
   b) se ha chiamato in causa terzi, dalla  data  di  notifica  della
comparsa di risposta del terzo chiamato  ovvero  dalla  scadenza  del
termine di costituzione dello stesso; 
   c) al di fuori dei  casi  precedenti,  dalla  data  della  propria
costituzione in giudizio, ovvero  dalla  data  della  notifica  dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare. 
  3. Il terzo chiamato puo' notificare alle altre  parti  istanza  di
fissazione di udienza, entro sedici giorni: 
   a) se ha proposto  domanda  riconvenzionale  ovvero  ha  sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio,  dalla  data  di  notifica  della
memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla  scadenza
del relativo termine; 
   b) al di fuori del  caso  precedente,  dalla  data  della  propria
costituzione in giudizio, ovvero  dalla  data  della  notifica  dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare. 
  4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione  di  udienza  nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il  deposito
della memoria di controreplica del convenuto di cui  all'articolo  7,
comma  2,  ovvero  dalla  scadenza  del  termine   massimo   di   cui
all'articolo  7,  comma  3,  determina  l'estinzione   del   processo
rilevabile anche d'ufficio.  Il  rilievo  d'ufficio  e'  precluso  se
l'udienza si e' comunque svolta con la partecipazione di  almeno  una
parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena
di decadenza, entro la stessa udienza. 
  5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti  dal
presente articolo e' dichiarata  inammissibile,  su  richiesta  della
parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite
le parti, provvede con  ordinanza  non  impugnabile;  con  lo  stesso
provvedimento, il presidente assegna il termine  per  lo  svolgimento
delle ulteriori attivita' eventualmente necessarie. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.