Art. 9
Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza
e termine per il deposito in cancelleria
1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le
conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni
modificazione delle domande, nonche' la definitiva formulazione delle
istanze istruttorie gia' proposte. In mancanza, si intendono
formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.
2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di
precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1,
ciascuna parte puo' indicare le condizioni alle quali sarebbe
disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in
alcun modo la decisione della causa.
3. La parte e' tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di
fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni
dall'ultima notificazione. Se l'istanza e' fatta congiuntamente,
ciascuna delle parti puo' provvedere al deposito.