Art. 9
           Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza
              e termine per il deposito in cancelleria

  1.  L'istanza  di  fissazione dell'udienza deve sempre contenere le
conclusioni,   di   rito   e   di  merito,  con  esclusione  di  ogni
modificazione delle domande, nonche' la definitiva formulazione delle
istanze   istruttorie   gia'  proposte.  In  mancanza,  si  intendono
formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.
  2.   Nell'istanza  di  fissazione  dell'udienza  o  nella  nota  di
precisazione  delle  conclusioni  di  cui  all'articolo  10, comma 1,
ciascuna  parte  puo'  indicare  le  condizioni  alle  quali  sarebbe
disposta  a  conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in
alcun modo la decisione della causa.
  3.  La  parte  e' tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di
fissazione   di  udienza  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni
dall'ultima  notificazione.  Se  l'istanza  e'  fatta congiuntamente,
ciascuna delle parti puo' provvedere al deposito.