ART. 4 (R) 
              (Estratto del provvedimento iscrivibile) 
 
  1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto  per
estratto contenente i seguenti dati: 
    a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice  identificativo
della   persona   cui   si   riferisce   il   provvedimento;   codice
identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano  e  per
il cittadino di Stato dell'Unione  europea  che  abbia  il  domicilio
fiscale  in  Italia,  nonche'  il   codice   individuato   ai   sensi
dell'articolo 43 per il cittadino di Stato  dell'Unione  europea  che
non abbia  il  codice  fiscale  e  per  il  cittadino  di  Stato  non
appartenente all'Unione europea; 
    b) numero identificativo del procedimento; 
    c) autorita' che ha emesso il provvedimento; 
    d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. 
  2.  L'estratto  del  provvedimento  giudiziario  penale   contiene,
inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: 
    a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento
a ciascun reato; 
    b) pena  principale  e  pena  accessoria,  circostanze,  sanzione
sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della
condanna  nel   certificato   del   casellario   giudiziale,   misure
alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun  reato,  anche
nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  81   del   codice   penale   e
dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; 
    c)  misura  di  sicurezza,   dichiarazione   di   abitualita'   o
professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere. 
 
(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931) 
 
          Note all'art. 4:
              -  Si riporta il testo dell'art. 81 del codice penale e
          dell'art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
          (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace,
          a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
              "Art.  81  (Concorso  formale.  Reato continuato). - E'
          punito   con  la  pena  che  dovrebbe  infliggersi  per  la
          violazione  piu' grave aumentata sino al triplo chi con una
          sola  azione  od  omissione  viola  diverse disposizioni di
          legge   ovvero  commette  piu'  violazioni  della  medesima
          disposizione di legge.
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  con  piu'  azioni od
          omissioni,  esecutive  di  un  medesimo  disegno criminoso,
          commette  anche  in  tempi  diversi  piu'  violazioni della
          stessa o di diverse disposizioni di legge.
              Nei  casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo'
          essere  superiore  a quella che sarebbe applicabile a norma
          degli articoli precedenti".
              "Art.  6  (Competenza  per  materia  determinata  dalla
          connessione). - 1.   Tra  procedimenti  di  competenza  del
          giudice  di  pace  e  procedimenti  di  competenza di altro
          giudice,  si  ha  connessione  solo  nel  caso  di  persona
          imputata  di  piu'  reati  commessi  con una sola azione od
          omissione.
              2.  Se  alcuni  dei  procedimenti connessi appartengono
          alla  competenza del giudice di pace e altri a quella della
          corte di assise o del tribunale, e' competente per tutti il
          giudice superiore.
              3.  La  connessione  non  opera  se non e' possibile la
          riunione  dei  processi, ne' tra procedimenti di competenza
          del  giudice  di  pace  e  procedimenti di competenza di un
          giudice speciale".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          degli  articoli 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
          778   (Disposizioni   regolamentari  per  il  servizio  del
          casellario  giudiziale),  abrogati a decorrere dall'entrata
          in vigore del testo unico qui pubblicato:
              "Art.  6.  La  scheda  del  casellario  giudiziale deve
          contenere  l'indicazione  del  cognome,  nome,  paternita',
          maternita',  luogo  e  data di nascita della persona cui si
          riferisce,   e  tutte  le  altre  notizie,  che  valgono  a
          identificarla  compresa  la  indicazione  del  soprannome o
          pseudonimo.
              La  scheda medesima deve, inoltre, indicare l'autorita'
          giudiziaria   che   ha   pronunciato   la   sentenza  o  il
          provvedimento,  la  data  della pronuncia, il dispositivo e
          tutti gli articoli di legge applicati".
              "Art. 7. Quando la scheda riguarda una sentenza penale,
          oltre  le  indicazioni  di cui all'articolo precedente deve
          contenere  la  menzione delle misure di sicurezza, che sono
          state  applicate, revocate o sostituite, e se il condannato
          e'  stato,  con la stessa sentenza dichiarato delinquente o
          contravventore  abituale, o professionale o delinquente per
          tendenza.
              Dalla  scheda deve, inoltre, risultare se il giudice ha
          ordinato  l'applicazione  provvisoria  di  pene  accessorie
          ovvero la cessazione di quelle provvisoriamente applicate.
              Se  siano  piu'  i reati, per cui una stessa persona e'
          stata   giudicata,   ne  e'  fatta  menzione  sulla  scheda
          distintamente   per  ciascuno  di  essi,  secondo  l'ordine
          seguito nella sentenza".