ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; b) numero identificativo del procedimento; c) autorita' che ha emesso il provvedimento; d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. 2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato; b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere. (artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 81 del codice penale e dell'art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468). "Art. 81 (Concorso formale. Reato continuato). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti". "Art. 6 (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione. 2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore. 3. La connessione non opera se non e' possibile la riunione dei processi, ne' tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale". - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 (Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale), abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 6. La scheda del casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternita', maternita', luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, e tutte le altre notizie, che valgono a identificarla compresa la indicazione del soprannome o pseudonimo. La scheda medesima deve, inoltre, indicare l'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento, la data della pronuncia, il dispositivo e tutti gli articoli di legge applicati". "Art. 7. Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente deve contenere la menzione delle misure di sicurezza, che sono state applicate, revocate o sostituite, e se il condannato e' stato, con la stessa sentenza dichiarato delinquente o contravventore abituale, o professionale o delinquente per tendenza. Dalla scheda deve, inoltre, risultare se il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di pene accessorie ovvero la cessazione di quelle provvisoriamente applicate. Se siano piu' i reati, per cui una stessa persona e' stata giudicata, ne e' fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nella sentenza".