Articolo 20
            Assestamento, variazioni e storni al bilancio

   1.  Entro  il  termine del 30 luglio di ciascun anno e' deliberato
l'assestamento  del bilancio secondo le procedure e le norme previste
per la relativa approvazione.
   2. A cura dei titolari dei centri di responsabilita' di 1° livello
possono  essere  disposte  variazioni  compensative nell'ambito della
stessa  UPB  di  1°  livello,  con  esclusione  delle  unita'  il cui
stanziamento  e'  fissato  per fronteggiare oneri inderogabili ovvero
spese obbligatorie.
   3.  Con  le  stesse  modalita'  di cui al comma 2 si utilizzano le
risorse  finanziarie  accantonate  nell'avanzo di amministrazione per
specifiche finalita'.
   4.  Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e
di  cassa,  comprese  quelle  per  l'utilizzo  dei  fondi  di  cui ai
precedenti  articoli,  possono  essere  deliberate  entro  il mese di
novembre.  I  relativi  provvedimenti  si concludono con un sintetico
quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
   5.  Le  variazioni  per  nuove  o  maggiori spese possono proporsi
soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
   6. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra
la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
   7.  Durante  l'ultimo  mese dell'esercizio finanziario non possono
essere  adottati  provvedimenti  di  variazione  al  bilancio,  salvo
eventuali casi eccezionali da motivare.