Art. 4
                Durata massima dell'orario di lavoro

  1.  I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
  2.  La  durata  media  dell'orario  di lavoro non puo' in ogni caso
superare,  per  ogni  periodo  di  sette  giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
  3.  Ai  fini  della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario  di  lavoro  deve  essere  calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
  4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite  di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a
fronte  di  ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
  5.  In  caso  di  superamento  delle  48 ore di lavoro settimanale,
attraverso   prestazioni  di  lavoro  straordinario,  per  le  unita'
produttive  che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro
e'  tenuto  a  informare, alla scadenza del periodo di riferimento di
cui  ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro -
Settore  ispezione  del lavoro competente per territorio. I contratti
collettivi  di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.