Art. 5 
                        Lavoro straordinario 
 
   1. Il ricorso a prestazioni di lavoro  straordinario  deve  essere
contenuto. 
   2. Fermi restando i limiti di  cui  all'articolo  4,  i  contratti
collettivi  di  lavoro  regolamentano  le  eventuali   modalita'   di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. 
   3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso  al
lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro  e   lavoratore   per   un   periodo   che   non   superi   le
duecentocinquanta ore annuali. 
   4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il  ricorso
a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione
a: 
 
a) casi   di   eccezionali   esigenze   tecnico-produttive    e    di
   impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione  di  altri
   lavoratori; 
b) casi di forza maggiore o casi in  cui  la  mancata  esecuzione  di
   prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
   grave  e  immediato  ovvero  a  un  danno  alle  persone  o   alla
   produzione; 
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni  collegate
   alla attivita'  produttiva,  nonche'  allestimento  di  prototipi,
   modelli o  simili,  predisposti  per  le  stesse,  preventivamente
   comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19  della
   legge 7 agosto 1990, n.  241,  come  sostituito  dall'articolo  2,
   comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in  tempo  utile
   alle rappresentanze sindacali aziendali. 
 
   5. Il  lavoro  straordinario  deve  essere  computato  a  parte  e
compensato con le maggiorazioni retributive  previste  dai  contratti
collettivi di lavoro. I contratti collettivi  possono  in  ogni  caso
consentire che, in  alternativa  o  in  aggiunta  alle  maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. 
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
          seguente:
              «Art.  19.  -  1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi  della  legge  1° giugno  1939,  n. 1089, della legge
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  del decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto   1985,   n.   431,   il   cui   rilascio  dipenda
          esclusivamente  dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento di prove a cio'
          destinate     che     comportino    valutazioni    tecniche
          discrezionali,   e   non   sia   previsto  alcun  limite  o
          contingente  complessivo per il rilascio degli atti stessi,
          l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
          inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
          amministrazione   competente,  attestante  l'esistenza  dei
          presupposti   e   dei  requisiti  di  legge,  eventualmente
          accompagnata  dall'autocertificazione  dell'esperimento  di
          prove  a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
          all'amministrazione  competente, entro e non oltre sessanta
          giorni  dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
          dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti e
          disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
          notificare  all'interessato  entro  il medesimo termine, il
          divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
          suoi   effetti,   salvo   che,   ove  cio'  sia  possibile,
          l'interessato  provveda a conformare alla normativa vigente
          detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
          prefissatogli dall'amministrazione stessa.».
              -  La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi
          correttivi di finanza pubblica».