Art. 36 
 
   1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il  comma  1
e' sostituito dal seguente: 
   "1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  1°  settembre  1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre  1975,  i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma  2,  della  legge  22
aprile  1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  sono  versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro  associazioni  di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione 
necessaria alla identificazione degli aventi diritto" 
 
          Nota all'art. 36: 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          93,  cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art. 5 (Diritti degli artisti interpreti o esecutori).
          - 1. Ferme restando le disposizioni di cui al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1°  settembre
          1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  252  del  20
          settembre  1975,  i   compensi   spettanti   agli   artisti
          interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 
          73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 
          633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai
          produttori di  fonogrammi  o  dalle  loro  associazioni  di
          categoria,  i  quali  trasmettono  altresi'  all'IMAIE   la
          documentazione necessaria alla identificazione degli aventi
          diritto. 
              2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al
          comma  1,  spettanti  a  ciascun   artista   interprete   o
          esecutore, in base ai criteri definiti da accordo  concluso
          tra  le  associazioni  di  categoria  dei   produttori   di
          fonogrammi  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative delle categorie degli artisti interpreti  o
          esecutori, firmatarie dei contratti  collettivi  nazionali.
          Il medesimo accordo stabilisce  altresi'  le  modalita'  di
          riscossione ed erogazione dei compensi. 
              3. Entro il primo mese di  ciascun  trimestre,  l'IMAIE
          comunica agli aventi diritto l'ammontare  dei  compensi  da
          essi maturati nel trimestre precedente e pubblica  altresi'
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
          dei nominativi degli aventi diritto. 
              4. Gli artisti interpreti o esecutori o i  loro  aventi
          causa hanno diritto di riscuotere dall'IMALE i compensi  ad
          essi spettanti ai sensi del  presente  articolo,  al  netto
          delle  spese,   entro   millenovantacinque   giorni   dalla
          pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3. 
              5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del  presente
          articolo, le somme relative ai diritti non esercitati  sono
          devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per
          le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.».