Art. 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto"
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 5 (Diritti degli artisti interpreti o esecutori).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20
settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti
interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1;
73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai
produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la
documentazione necessaria alla identificazione degli aventi
diritto.
2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al
comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o
esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso
tra le associazioni di categoria dei produttori di
fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o
esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di
riscossione ed erogazione dei compensi.
3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE
comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da
essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi'
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
dei nominativi degli aventi diritto.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi
causa hanno diritto di riscuotere dall'IMALE i compensi ad
essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto
delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente
articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono
devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per
le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.».