Art. 37 1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
Nota all'art. 37: - Il testo dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 7 (Compensi non distribuibili). - 1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE. 2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.».