Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui
all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui
all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e
di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
Nota all'art. 37:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 7 (Compensi non distribuibili). - 1. I compensi
di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non
sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle
di cui all'art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche'
la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca
nonche' per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o
esecutori.».