Art. 37 
 
   1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
   "2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e  quelle  di  cui
all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di  cui
all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile  1941,  n.  633  e
successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e
di ricerca nonche' per i fini  di  promozione,  di  formazione  e  di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.". 
 
          Nota all'art. 37: 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          93,  cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art. 7 (Compensi non distribuibili). - 1.  I  compensi
          di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui  non
          sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE. 
              2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle
          di cui all'art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5,  nonche'
          la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22
          aprile  1941,  n.  633,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, per le  attivita'  di  studio  e  di  ricerca
          nonche' per i  fini  di  promozione,  di  formazione  e  di
          sostegno   professionale   degli   artisti   interpreti   o
          esecutori.».