Articolo 3
Apposizione dell'etichetta
1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in
vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in
modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto
vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture
un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle eimissioni di
C02, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente
regolamento.