Articolo 4
Redazione della guida
1. Per le finalita' di cui al comma 2 i costruttori forniscono al
Ministero delle attivita' produttive, entro il 15 dicembre di ogni
anno, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al
presente regolamento. Per il primo anno le informazioni' sono fornite
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente
regolamento.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero
delle attivita' produttive redige annualmente la guida al risparmio
di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di
cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con
decreto del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti
dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore,
rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto
vendita. La guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.