Articolo 6
Divulgazione materiale promozionale
1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente
regolamento, contiene i valori uffciali relativi al consumo di
carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di
autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di
cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1
deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e
alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.